C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 30/04/2019 – Delibera – RECLAMO n.83 del Sig.DE ROSE Pietro ( Società U.S. San Lucido Calcio 2018) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.142 dell’11.04.2019 (squalifica per SETTE gare effettive).

RECLAMO n.83 del Sig.DE ROSE Pietro ( Società U.S. San Lucido Calcio 2018)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.142 dell’11.04.2019 (squalifica per SETTE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara F.C.D. Real Sant’Agata - U.S. San Lucido Calcio 2018 del 07/04/2019, risulta che, al 9’ del I tempo, il calciatore De Rose Pietro (San Lucido), dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva parole offensive e minacciose all’arbitro. Quest’ultimo inoltre, riferisce testualmente nel proprio rapporto, che il De Rose “mi veniva persino a spingere poi però fermato dagli altri calciatori delle squadre”. Il Giudice Sportivo Territoriale, per quanto sopra, ha squalificato il calciatore di che trattasi per sette gare effettive (cfr. C.U. n.142 dell’11/04/2019 del Comitato Regionale Calabria). Il reclamante impugna il predetto provvedimento, chiedendo l’annullamento o, in subordine, una riduzione della sanzione comminatagli in primo grado, sulla base delle considerazioni qui di seguito sinteticamente riportate: 1) di non avere “mai rivolto nessuna frase offensiva all’arbitro né tantomeno minacciosa” ma, tutt’al più, di avere tenuto “una condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti del direttore di gara per avere chiesto in maniera veemente chiarimenti e spiegazioni” in relazione alla sua espulsione, ritenendola ingiusta; 2) di “non essere mai entrato in contatto fisico con il direttore di gara”, sostenendo di essere stato individuato erroneamente dall’arbitro quale autore della spinta ai suoi danni, quando invece, a suo dire, avrebbe “cercato in tutti i modi di mantenere a distanza dall’arbitro alcuni suo compagni di squadra” che in quel frangente stavano protestando”. I fatti relativi al comportamento offensivo e minaccioso ascritto al De Rose, per come narrati dal direttore di gara in modo puntuale, non possono essere posti in dubbio e debbono pertanto considerarsi acclarati, in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto stesso, ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.. Invece, da quanto riportato nel referto arbitrale non si è raggiunta la prova che il De Rose abbia effettivamente spinto l’arbitro. Alla luce di quanto sopra, la sanzione deve essere ridotta a quattro gare effettive, essendo stato acclarato che il De Rose si è reso responsabile solamente di avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso ai danni dell’arbitro e non anche di averlo spinto. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore DE ROSE Pietro a QUATTRO gare effettive. Dispone, infine, restituirsi la tassa.

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