C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 30/04/2019 – Delibera – RECLAMO n. 84 della Società POLISPORTIVA D. CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 66 S.G.S. del 12.04.2019 (ammenda €.50,00; inibizione SCILIMPA Sebastiano fino al 10. 6.2019, squalifiche massaggiatore TAMBARO Massimo fino al 30.6.2019, allenatore MASTROMARCO Salvatore per SEI giornate effettive di gara, calciatori SCARPINO Pietro Antonio fino al 30.9.2019 e CELIENTO Andrea Diego per TRE gare effettive di gara).

 

RECLAMO n. 84 della Società POLISPORTIVA D. CUTRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 66 S.G.S. del 12.04.2019 (ammenda €.50,00; inibizione SCILIMPA Sebastiano fino al 10. 6.2019, squalifiche massaggiatore TAMBARO Massimo fino al 30.6.2019, allenatore MASTROMARCO Salvatore per SEI giornate effettive di gara, calciatori SCARPINO Pietro Antonio fino al 30.9.2019 e CELIENTO Andrea Diego per TRE gare effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna “in toto” la delibera del primo giudice che ha sanzionato i comportamenti tenuti dai tesserati della Polisportiva D.Cutro per come segue: - Scilimpa Sebastiano inibizione fino al 10.06.2019 per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara; - Tambaro Massimo squalifica fino al 30.06.2019 per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara nonché per frasi offensive nei confronti di organi federali; - Mastromarco Salvatore squalifica per sei giornate per entrata abusiva sul terreno di gioco e comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; dopo l'allontanamento ritornava sulla panchina reiterando il predetto comportamento nei confronti dell'arbitro. - Scarpino Pietro Antonio fino al 30.09.2019 per avere a fine gara tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro nonché per atto di protesta violenta nei confronti dello stesso, senza conseguenze;

- Celiento Andrea Diego squalifica per tre gare effettive per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a seguito del provvedimento di espulsione; - Ammenda € 50,00. La reclamante si duole contestando la direzione di gara dell’arbitro che avrebbe comportato un “forte malessere tra i giocatori e gli spettatori di entrambe le squadre”; in merito quindi ai singoli comportamenti contestati nega ogni rilevanza disciplinare degli stessi. In via preliminare va affermata - ai sensi dell’art. 45 comma 3 punto d) del C.G.S. - l’inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione dell’ammenda di €50,00. Con riferimento ai fatti attribuiti ai sopra riportati tesserati della Polisportiva D. Cutro, questo Collegio, muovendo dall’assunto per cui il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei fatti, ritiene che non possano essere posti in dubbio anche in quanto nello stesso rapporto sono riferiti in maniera circostanziata e scevra da contraddizioni; tale dunque da non ingenerare alcun dubbio sul loro verificarsi e sulla reale valenza offensiva. Il reclamo è, pertanto, da rigettare nella parte relativa alle sanzioni comminate ai singoli tesserati. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla parte in cui si impugna la sanzione dell’ammenda; lo rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

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