C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 30/04/2019 – Delibera – RECLAMO n. 85 della società A.S.D. CAMPESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 57 del 18.04.2019 (omologazione risultato della gara Audax Ravagnese – Campese del 14.4.2019,Campionato di 2^Categoria).

RECLAMO n. 85 della società A.S.D. CAMPESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 57 del 18.04.2019 (omologazione risultato della gara Audax Ravagnese – Campese del 14.4.2019,Campionato di 2^Categoria).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Il Giudice Sportivo Territoriale - letti gli atti ufficiali ed il reclamo con il quale la società Campese aveva chiesto di irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 o in alternativa la ripetizione della gara per la posizione non regolamentare dell'assistente arbitrale di parte della società Audax Ravagnese. Rilevato che dal referto arbitrale risulta che Crea Roberto (Audax Ravagnese) ha svolto la funzione di assistente arbitrale di parte e di allenatore per tutta la gara; vista la regola nº 6 comma 1 del Regolamento del giuoco del calcio in cui si afferma che tale funzione (assistente arbitrale) può essere assolta anche "da un tecnico tesserato o da un dirigente" purché non inibito, considerato che il sig. Crea Roberto è regolarmente tesserato con la società Audax Ravagnese per cui abilitato a svolgere anche la funzione di assistente dell'arbitro - deliberava di pubblicare il risultato della gara di 2-1 conseguito sul campo a favore della società Audax Ravagnese. La reclamante impugna la delibera sopra riportata assumendo che la mansione di assistente di parte sarebbe stato in effetti svolta da altro tesserato Fortugno Diego, a dire della Campese non presente fisicamente presso l’impianto. Nella seduta odierna veniva convocato l‘arbitro a chiarimenti che dichiarava “durante tutto il primo tempo la funzione di assistente arbitrale di parte per l’Audax Ravagnese è stata svolta dall’allenatore Crea Roberto, da me regolarmente identificato con un unico documento. Tra il primo ed il secondo tempo mi è stato comunicato che il Crea sarebbe stato sostituito nella mansione di assistente dal Dirigente responsabile Fortugno Diego. Sono certo che a svolgere le mansioni di assistente arbitrale nel secondo tempo sia stato il Fortugno perché lo avevo identificato a inizio gara”. In relazione alle norme di riferimento già citate ed alle dichiarazioni dell’arbitro questo Collegio ritiene che non si riscontri alcuna irregolarità nella posizione di assistente di parte della società Audax Ravagnese ricoperta prima dal Crea e poi dal Fortugno. Il reclamo è, pertanto, da rigettare ed il risultato di 2 – 1 da omologare. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa; omologa il risultato 2-1 della gara Audax Ravagnese – Campese del 14.4.2019.

 

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