C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 155 del 07/05/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 86 del Sig. SIRIANNI Egidio (Società Le Castella Amatori Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 Amatori del 18.04.2019 (squalifica fino al 18.04.2022).
RECLAMO nr. 86 del Sig. SIRIANNI Egidio (Società Le Castella Amatori Calcio)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 Amatori del 18.04.2019 (squalifica fino al 18.04.2022).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale deliberava la squalifica fino al 18/04/2022 del sig. Egidio Sirianni, il quale, a pochi secondi dal termine della gara U.S.Petronà 1980 – Le Castella Amatori Calcio, entrava abusivamente sul terreno di gioco e colpiva con la bandierina il direttore di gara alla spalla sinistra, nonché per aver tenuto, a fine gara, un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Avverso tale decisione il calciatore Sirianni ha proposto reclamo deducendo di non aver ingiuriato o offeso il direttore di gara, e di non aver avuto con lo stesso nessun contatto fisico, dichiarando di aver solo contestato oralmente le decisioni arbitrali. Questa Corte ritiene che il reclamo proposto è parzialmente fondato. Dal rapporto arbitrale emerge che a pochi secondi dalla conclusione della gara il direttore di gara veniva colpito dal Sirianni con la bandierina e che lo stesso veniva bloccato da alcuni calciatori della propria squadra, così come il direttore di gara specifica che a fine gara il Sirianni si è recato nello spogliatoio dell’arbitro profferendo parole offensive e minacciose. I fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S); tuttavia, ritiene questa Corte che il comportamento del Sirianni, pur essendo deprecabile, debba essere qualificato come atto di protesta violenta senza alcuna conseguenza lesiva, per cui la sanzione inflitta dal G.S. può essere ridotta. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al sig. Egidio SIRIANNI fino al 30.4.2020 e dispone restituirsi la tassa.
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