C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 155 del 07/05/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 87 della Società POLISPORTIVA D.STRONGOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n 36 S.G.S. del 18.04.2019 ( punizione sportiva della perdita della gara Real Silana – Strongoli del 15.04.2019-Campionato Under 15 Provinciale-, Ammenda di € 50,00, penalizzazione di TRE punti in classifica, inibizione dirigente COSTANTINO Francesco fino al 18.05.2020).

RECLAMO nr. 87 della Società POLISPORTIVA D.STRONGOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n 36 S.G.S. del 18.04.2019 ( punizione sportiva della perdita della gara Real Silana – Strongoli del 15.04.2019-Campionato Under 15 Provinciale-, Ammenda di € 50,00, penalizzazione di TRE punti in classifica, inibizione dirigente COSTANTINO Francesco fino al 18.05.2020).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale dal quale è emerso che durante la gara Real Silana – Polisportiva Strongoli, quest’ultima ha schierato un calciatore sotto falsa identità e che durante l’intervallo le squadre hanno deciso di non proseguire la gara, deliberava di infliggere ad entrambe le società la perdita della gara con il punteggio di 0-3, di infliggere ad entrambe le società l’ammenda di € 50,00, di infliggere alla società Strongoli la penalizzazione di punti 3 in classifica, nonché di inibire fino al 18/05/2020 il dirigente accompagnatore della società Strongoli, sig. Francesco Costantino. Avverso tale decisione la società Strongoli ha proposto reclamo deducendo che il calciatore indicato in distinta con il n. 5 era effettivamente il calciatore Francesco Spina, e che non vi era stata alcuna sostituzione di persona. Preliminarmente, questa Corte rileva che per quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardività nella proposizione dello stesso. Infatti, con Comunicato ufficiale n. 15/A del 4.12.2018, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 23.01.2019 del Comitato Regionale Calabria, il Presidente Federale, visto l’art. 33, comma 11 del C.G.S., ha disposto l’abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale, relativamente alle ultime quattro giornate di campionato. In virtù della suddetta deliberazione, il reclamo alla Corte Sportiva d’Appello deve pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale. Nel caso di specie, il Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento del G.S.T. è stato pubblicato in data 18.04.2019, per cui il reclamo doveva essere proposto entro le ore 12.00 del 20.04.2019, mentre lo stesso, datato 23.04.2019, è pervenuto presso il Comitato Territoriale solo in data 03.05.2019. La Corte, inoltre, rileva l’inammissibilità del reclamo in ordine alla sanzione dell’ammenda di € 50,00 in virtù di quanto stabilito dall’art. 43 n. 3 lett. d del C.G.S... Passando al merito della vicenda, si rileva che l’arbitro nel proprio referto, dà atto che alla fine del primo tempo, nell’eseguire nuovamente l’identificazione dei calciatori su richiesta dell’allenatore della società Real Silana, ha rilevato che il giocatore n. 5 della società Strongoli non corrispondeva a quello indicato in distinta. Tale verifica è stata effettuata dal Direttore di Gara tramite la tessera personale del calciatore. I fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), rimanendo le difese della reclamante delle mere affermazioni, prive di riscontri probatori. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo in ordine alla sanzione della perdita della gara e dell’ammenda; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

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