C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 159 del 15/05/2019 – Delibera – RECLAMO n. 78 della Società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 29.03.2019 (squalifica calciatore DOUMBIA Baba fino al 30.06.2021).

RECLAMO n. 78 della Società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 29.03.2019 (squalifica calciatore DOUMBIA Baba fino al 30.06.2021).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il presidente della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata, si evince che il calciatore Doumbia Baba ha colpito il direttore di gara con uno schiaffo al volto, in particolare sull’occhio sinistro, provocandogli dolore e lacrimazione, ed in conseguenza di ciò non riusciva a tenere la palpebra aperta e, per il perdurante dolore, era costretto a sospendere la gara; rilevato che la reclamante asserisce che il colpo inferto sarebbe stato una semplice manata e non uno schiaffo, quindi di entità non idonea a cagionare il danno lamentato dal direttore di gara e che pertanto la sanzione appare spropositata; fermo che il calciatore è responsabile di condotta violenta intenzionale nei confronti dell’arbitro, che ha provocato una lesione attestata da referto medico, ai sensi dell’art. 11 bis CGS n. 4, questa Corte ritiene le argomentazioni addotte dalla reclamante non sufficienti a giustificare una eventuale riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice, che appare congrua rispetto all’entità ed alla natura dei fatti ascritti; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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