C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 159 del 15/05/2019 – Delibera – RECLAMO n. 88 della Società F.C.D. REAL SANT’AGATA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 152 del 02.05.2019 (squalifica calciatore COSENTINO Andrea per TRE gare effettive).
RECLAMO n. 88 della Società F.C.D. REAL SANT’AGATA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 152 del 02.05.2019 (squalifica calciatore COSENTINO Andrea per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il presidente della società reclamante; ritenuto che dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata, si evince che il calciatore Andrea Cosentino, a fine gara, ha effettivamente tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara all’interno dello spogliatoio di questi; rilevato che la reclamante asserisce che lo stesso calciatore, si era limitato a fare delle semplici rimostranze su alcuni episodi della partita appena disputata, limitandosi, ancora, ad usare un timbro di voce alto, anche perché sollecitato dallo stesso arbitro a fine gara; fermo che il calciatore, per quanto risulta negli atti ufficiali della qualità sopra citata, rimane responsabile per comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro a fine gara ed esclusa ogni qualsivoglia esimente in dipendenza della pretesa sollecitazione dell’arbitro nell’immediatezza del fine gara, questa Corte ritiene le argomentazioni addotte dalla reclamante non sufficienti a giustificare una eventuale riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice, che appare congrua rispetto all’entità ed alla natura dei fatti ascritti; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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