C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 159 del 15/05/2019 – Delibera – RECLAMO n. 89 della società A.S.D. TARZIA 1976 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale nr.33 del 02.05.2019 (squalifica calciatore ALGIERI Francesco per DUE gare effettive, squalifica calciatore MOLITERNO Kevin per TRE gare effettive, squalifica calciatore MENDY Francis per SEI gare effettive).

RECLAMO n. 89 della società A.S.D. TARZIA 1976

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale nr.33 del 02.05.2019 (squalifica calciatore ALGIERI Francesco per DUE gare effettive, squalifica calciatore MOLITERNO Kevin per TRE gare effettive, squalifica calciatore MENDY Francis per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata, si evince che i calciatori Mendy Francis e Moliterno Kevin, hanno, rispettivamente, il primo colpito un avversario a gioco fermo con pugni e schiaffi procurandogli un taglio all’orecchio destro con fuoriuscita di sangue, il secondo tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, a fine gara; rilevato che la reclamante asserisce che il calciatore Mendy ha colpito l’avversario in un contrasto di gioco e non a gioco fermo e che il calciatore Moliterno, a fine gara, si è limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara su alcune sue decisioni ritenute dubbie durante la partita in un momento in cui in campo era in corso la protesta della squadra avversaria contro lo stesso direttore di gara; risultandone penalizzato; considerato che il reclamo in favore del giocatore ALGIERI Francesco è inammissibile per essere proposto avverso la sanzione di sole due giornate inflitta al giocatore, (art. 45, 3a) del CGS); Fermo che i calciatori Mendy e Moliterno, per quanto risulta negli atti ufficiali della qualità sopra ricordata, rimangono responsabili dei comportamenti descritti negli atti di gara, questa Corte ritiene le argomentazioni addotte dalla reclamante non sufficienti a giustificare una eventuale riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice, che appare congrua rispetto all’entità ed alla natura dei fatti ascritti; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in favore del calciatore Algieri Francesco per le ragioni di cui sopra e per il resto rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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