C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 22/05/2019 – Delibera – RECLAMO nr.90 della POL. D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.157 del 9.05.2019 (squalifica calciatore CANGERI Gaetano Adriano per TRE gare effettive)

RECLAMO nr.90 della POL. D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.157 del 9.05.2019 (squalifica calciatore CANGERI Gaetano Adriano per TRE gare effettive)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la Pol.D. Propellaro 1919 Soccer Lab impugna la sanzione irrogata al calciatore Cangeri Gaetano Adriano per avere colpito con uno sputo un avversario. Sostiene la reclamante che l’arbitro ha refertato l’episodio, mai avvenuto, pur non avendone avuto percezione diretta ma esclusivamente per averlo appreso dal calciatore che assume di aver subito il gesto. Continua assumendo che quanto affermato trova conferma da immagini video presenti su facebook, allega a tal fine al ricorso alcuni frame di detto video. In via preliminare va affermato che la prova prodotta non può essere naturalmente tenuta in considerazione per quanto statuito dalla normativa di riferimento. L’art. 35 C.G.S. ammette, per la L.N.D., tale mezzo di prova solo quando voglia provarsi che un tesserato non ha commesso un fatto di condotta violenta o non ha usato espressione blasfema sanzionata dall’arbitro, fattispecie che non ricorrono nel caso che occupa. Si aggiunga che le immagini non offrono alcuna garanzia tecnica e documentale. Il rapporto dell’arbitro – che fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ai sensi dell’art.35, comma 1.1del C.G.S. - riporta il fatto in maniera chiara esaustiva ed immune da vizi logici nella narrazione: non può pertanto essere messo in dubbio che il Cangeri abbia sputato. Con riferimento alla sanzione irrogata questo Collegio ritiene che la stessa sia adeguata al gesto al quale, per costate giurisprudenza non solo sportiva, viene attribuito un particolare disvalore sociale. Il reclamo va rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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