C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 29/05/2019 – Delibera – RECLAMO n. 91 della Società POL. BIGSPORT CROTONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 S.G.S. del 09.05.2019 ( inibizione Dirigenti DE ROSE Biagio e MARTINO Domenico fino al 01.05.2021, ammenda € 100,00).

RECLAMO n. 91 della Società POL. BIGSPORT CROTONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 S.G.S. del 09.05.2019 ( inibizione Dirigenti DE ROSE Biagio e MARTINO Domenico fino al 01.05.2021, ammenda € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la ricorrente; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Pol. Bigsport Crotone – Sila Regia del 01.05.2019, Torneo Esordienti, risulta che al 22’ del terzo tempo i dirigenti Martino Domenico e Biagio De Rose entravano abusivamente sul terreno di gioco, profferendo nei confronti dell’arbitro parole offensive e minacciose, ed il sig. Martino tentava di togliere il frattino all’arbitro. Nel frattempo, sul terreno di gioco entravano dei tifosi della Bigsport, e uno di essi cercava di aggredire l’arbitro. Anche negli spogliatoio, il De Rose teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento minaccioso, cercando di impedire allo stesso di chiudere la porta dello spogliatoio.

La società Bigsport Crotone, con reclamo sottoscritto dal vicepresidente Biagio De Rose ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte, contestando la ricostruzione effettuata dall’arbitro, rilevando come nessuna parola offensiva e tantomeno minacciosa sia mai stata profferita dai tesserati nei confronti dell’arbitro, i quali avrebbero solo chiesto dei chiarimenti in ordine a delle sue decisioni. Inoltre, nella ricostruzione della società il sig. Martino sarebbe intervenuto per evitare che un tifoso colpisse l’arbitro. Preliminarmente, questa Corte dichiara la parziale inammissibilità del reclamo proposto ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. a del C.G.S.. Infatti, il reclamo è sottoscritto dal sig. De Rose, in qualità di vice presidente, ma essendo lo stesso inibito può proporre reclamo solo in ordine alla propria posizione, e non anche avverso la squalifica inflitta all’altro tesserato Martino ed avverso l’ammenda comminata alla società. Passando a valutare la posizione del De Rose, questa Corte ritiene che i fatti, per come narrati dall’arbitro, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), nonché della conferma dei fatti effettuata dal direttore di gara nel corso dell’audizione nella seduta del 27.05.2019, e che la sanzione può essere ridotta in considerazione della natura e dell’entità dei comportamenti addebitati al De Rose. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo in ordine alla squalifica inflitta al sig. Domenico MARTINO ed all’ammenda inflitta alla società Bigsport Crotone; in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a Biagio DE ROSE fino al 31.12.2019; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

 

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