C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 29/05/2019 – Delibera – RECLAMO n. 92 della Società RINO DONATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 27 Amatori del 02.05.2019 ( squalifica calciatore CONSIDERATO Enrico fino al 30.06.2021, squalifica calciatore SEI Silvano fino al 31.01.2020).

RECLAMO n. 92 della Società RINO DONATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 27 Amatori del 02.05.2019 ( squalifica calciatore CONSIDERATO Enrico fino al 30.06.2021, squalifica calciatore SEI Silvano fino al 31.01.2020).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Rino Donato - Botricello del 27/04/2019, risulta che al 48’ del secondo tempo il calciatore Enrico Considerato colpiva il direttore di gara con un violento pugno allo zigomo sinistro, senza provocare né ferite, né ulteriori conseguenze. Al termine della gara, poi, il calciatore Silvano Sei ha cercato di aggredire l’arbitro mentre lo stesso rientrava nello spogliatoio, senza, però, riuscirvi. La società Rino Donato ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta, ammettendo i fatti rappresentati dal direttore di gara e chiedendo solo una riduzione della sanzione inflitta. Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall’arbitro, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), nonché dell’ammissione della stessa reclamante, ma che le sanzioni possono essere ridotte in considerazione del fatto che l’arbitro non ha subito conseguenze lesive, per come dallo stesso confermato nel rapporto. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche inflitte: al calciatore Enrico CONSIDERATO fino al 30 GIUGNO 2020; al calciatore Silvano SEI fino al 31 DICEMBRE 2019. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

 

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