C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 21/02/2019 – Delibera – Gara del 2/ 2/2019 ATLETI COSENZA MORRONE – BRUTIUM COSENZA
Gara del 2/ 2/2019 ATLETI COSENZA MORRONE - BRUTIUM COSENZA
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 109 del 07/02/2019, letto il reclamo con il quale la società Brutium Cosenza chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Crispino Andrea, nato il 07.05.2000, non avente titolo in quanto, non prendendo parte al raduno della Rappresentativa Regionale Under 19 del 30 gennaio 2019 giustificando l'assenza al raduno stesso previo invio di certificazione medica, ne risulterebbe inibito; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Atleti Cosenza Morrone con le quali chiede, in via preliminare, la infondatezza del reclamo e nel merito giustifica la mancata partecipazione al raduno del giocatore Crispino Andrea per sopraggiunto impegno scolastico obbligatorio e, pertanto, legittimato a prendere parte alla gara; rilevato: che con C.U. n.103 del 25.01.2019 il CR Calabria per giorno 30.01.201 convocava i giocatori per partecipare ad un raduno selettivo di preparazione alla 58^ edizione del Torneo delle Regioni e che fra i convocati figurava anche il giocatore Crispino Andrea; che il sopracitato giocatore Crispino Andrea, tesserato per la società Atleti Cosenza Morrone, non prendeva parte al raduno giustificando la mancata partecipazione con l'invio, alle ore 20:58 del 30 gennaio 2019 tramite PEC, di certificazione medica appositamente rilasciata; che successivamente, la società Atleti Cosenza Morrone giustificava la mancata presenza al raduno per sopraggiunti impegni scolastici inviando certificazione rilasciata dal dirigente del Liceo Pitagora di Rende, trasmessa il 29.01.2019 a mezzo raccomandata e pervenuta al CR Calabria in data 12.02.2019 alle ore 15:18; accertato: che alla gara Atleti Cosenza Morrone - Brutium Cosenza del 02.02.2019 ha partecipato il giocatore Crispino Andrea, nato il 07.05.2000; che la materia avente oggetto mancata adesione alla convocazione senza giustificata e plausibile motivazione, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 75 delle N.O.I.F.; che a norma del punto 3 del suddetto articolo i giocatori che denunciando un impedimento per infortunio, o comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni ... omissis ... sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla convocazione alla quale non hanno risposto; considerato che quanto sostenuto dalla società reclamante in ordine alla posizione del giocatore Crispino Andrea trova riscontro negli atti ufficiali atteso che lo stesso, essendo impiegato nella gara Atleti Cosenza Morrone - Brutium Cosenza del 02.02.2019 non aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara stessa; Visti gli art. 17 punto 5 lettera a , 18 e 19 del C.G.S.; DELIBERA 1) infliggere alla società ATL.COSENZA MORRONE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) squalificare per UNA giornata di gara il giocatore CRISPINO Andrea; 3) inibire fino al 20 marzo 2019 il Sig. Principe Alberto, dirigente accompagnatore ufficiale della società Atleti Cosenza Morrone; 4) infliggere alla società ATLETI COSENZA MORRONE l'ammenda di € 100,00; 5) accreditare sul conto della società Brutium Cosenza la tassa reclamo;