C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 21/02/2019 – Delibera – Gara del 2/ 2/2019 CITTA DI COSENZA C5 – C.T.MAESTRELLI CALCIO

Gara del 2/ 2/2019 CITTA DI COSENZA C5 - C.T.MAESTRELLI CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società C.T. Maestrelli C5 chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Riconosciuto Walter benchè squalificato; A rilevato che quanto affermato dalla società reclamante trova riscontro negli atti ufficiali, in quanto il giocatore suddetto non aveva titolo a prendere legittimamente parte all'incontro non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli da questo G.S.T. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 75 del 06/12/2018; visto l'art. 17 punto 5 lettera a) del C.G.S. DELIBERA 1) infliggere alla società CITTA DI COSENZA C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6; 2) squalificare per UNA giornata effettiva il giocatore RICONOSCIUTO Walter della società Città di Cosenza C5; 3) inibire il Sig. SGANGA Andrea della società Città di Cosenza C5 quale dirigente firmatario della distinta di gara fino al 20 MARZO 2019; 4) infliggere alla società CITTA DI COSENZA C5 l'ammenda di € 100.00; 5) accreditare sul contro della società reclamante la tassa reclamo versata.

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