C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 22/02/2019 – Delibera – Gara del 5/ 2/2019 CORIGLIANO CALABRO – OLYMPIC ROSSANESE 1909

Gara del 5/ 2/2019 CORIGLIANO CALABRO - OLYMPIC ROSSANESE 1909

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 110 dell'8/02/2019; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 43° del primo tempo, a seguito dell'allontanamento di due dirigenti della società Olympic Rossanese, che tra l'altro invitavano la propria squadra a ritirarsi, il capitano della squadra Sig. Scigliano Cataldo rassicurava l'arbitro che "il resto della gara sarebbe continuata ugualmente"; - che alla fine del primo tempo il suddetto calciatore comunicava all'arbitro che la squadra Olympic Rossanese non avrebbe "più preso parte al resto della gara" e, pertanto, l'arbitro era costretto a sospendere definitivamente l'incontro; preso atto che la società Olympic Rossanese in data 06.02.2019 ha preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara, trasmettendo in data 11.02.2019 le motivazioni a sostegno dello stesso; rilevato che i motivi addotti dalla reclamante vertono sulla presunta irregolarità del campo di gioco; considerato che, pertanto, il reclamo non è stato preceduto da specifica riserva presentata all'arbitro, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 29 comma 6 lettera b) del C.G.S. e altresì stabilito alla regola 1 del Regolamento del Gioco del Calcio; ritenuto che il reclamo è inammissibile; visti gli articoli 17 comma 1, 18 comma 1 lettera b), 19 comma 1 del C.G.S e 53 delle N.O.I.F.; delibera 1) dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. Olympic Rossanese 1909; 2) infliggere alla società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 3) squalificare il capitano della società A.S.D. Olympic Rossanese 1909, SCIGLIANO Cataldo per UNA gara effettiva; 4) infliggere alla società A.S.D. Olympic Rossanese 1909 l'ammenda di € 50,00; 5) incamerarsi la relativa tassa reclamo.

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