C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 28/02/2019 – Delibera – Gara del 9/ 2/2019 BOVALINO CALCIO A CINQUE – ENOTRIA CITTA DICATANZARO
Gara del 9/ 2/2019 BOVALINO CALCIO A CINQUE - ENOTRIA CITTA DICATANZARO
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 113 del 14/02/2019; letto il reclamo della società Enotria Città di Catanzaro con il qual ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 o in subordine la ripetizione della stessa sostenendo che tre propri tesserati sarebbero stati aggrediti con schiaffi e pugni da parte di alcune persone e tesserati di detta società; rilevato che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro nel referto di gara; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo in quanto il presidente della società Enotria Città di Catanzaro ha motivato la mancata disputa della gara stessa per l'aggressione subita nei confronti di propri tesserati all'arrivo presso l'impianto sportivo; visto l'art. 53 delle N.O.I.F. e gli artt.17, 18 e 19 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società ENOTRIA CITTÀ DI CZ la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; 2) penalizzare la società ENOTRIA CITTÀ DI CATANZARO di UN punto in classifica; 3) infliggere alla società ENOTRIA CITTÀ DI CATANZARO l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia; 4) rigettare il reclamo e incamerarsi la relativa tassa; 5) trasmettere gli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, in ordine a quanto denunciato dalla società Enotria Citta di Catanzaro nel reclamo.