C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 07/03/2019 – Delibera – Gara del 17/ 2/2019 BORGIA 2007 – BAGNARESE
Gara del 17/ 2/2019 BORGIA 2007 - BAGNARESE
Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 117 del 21/02/2019, letto il reclamo con il quale la società Borgia 2007 ha chiesto la ripetizione della gara sostenendo che lo svolgimento della gara stessa sarebbe stato influenzato da un presunto errore tecnico dell'arbitro, il quale al 32° del secondo tempo ammoniva il giocatore Scarfone Antonio (maglia nº 6 di essa reclamante), riportando erroneamente sul suo taccuino il nominativo del giocatore nº 3 in distinta, Bordino Daniele, che ammonito successivamente, al 42° del secondo tempo, veniva espulso per somma di ammonizione; rilevato che dagli atti ufficiali, referto di gara e supplemento dell'arbitro e dei due assistenti arbitrali, appositamente richiesti, risulta che al 32° del secondo tempo e al 42° dello stesso tempo veniva ammonito il giocatore Bordino Daniele, nº 3 sulla distinta di gara della società Borgia 2007, e, quindi, espulso per somma di ammonizioni; ritenuto che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro nel rapporto di gara e nei supplementi; che nel giudizio sportivo il referto dell'arbitro, degli assistenti arbitrali ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara per come dettato dall'Art. 35 C.G.S.; che, nel caso di specie nessun errore tecnico appare essere stato commesso dall'arbitro e che, pertanto, la gara si è svolta regolarmente; delibera 1) rigettare il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa; 2) pubblicare il risultato della gara acquisito sul campo BORGIA 2007 - BAGNARESE: 1-3.