C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 07/03/2019 – Delibera – Gara del 3/ 3/2019 SAN FILI CALCIO 1926 – ROGGIANO 1973

Gara del 3/ 3/2019 SAN FILI CALCIO 1926 - ROGGIANO 1973

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che 30° minuto del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società Roggiano 1973 a seguito dell'infortunio di quattro calciatori, veniva a trovarsi in campo con solo sei elementi (la stessa era scesa in campo con n. 10 giocatori); visti gli artt. 73 punto 2 delle N.O.I.F. e 17 punto 1 e 18 comma b) del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società ROGGIANO 1973 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) infliggere alla società ROGGIANO 1973 l'ammenda di € 200.00

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it