C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 08/03/2019 – Delibera – Gara del 5/ 3/2019 BAGNARESE – GIOIESE FOOTBALL CLUB

 

Gara del 5/ 3/2019 BAGNARESE - GIOIESE FOOTBALL CLUB

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo proposto dalla società Gioiese F.C., relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la società A.S.D. Bagnarese, durante lo svolgimento dell'incontro, avrebbe impiegato n. 4 giocatori Fuori Quota nati dal 01 gennaio 1999 e precisamente i calciatori PRATICO Pietro (nato il 23/12/1999), BARILA Francesco (nato il 04/05/1999), CRUPI Antonio (nato il 21/08/1999) JATTA Nfansu (nato il 05/12/1999) in luogo dei tre previsti dal regolamento; rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, coma da attestazione dell'invio alla controparte allegata alla documentazione originale del reclamo, rimessa al Giudice sportivo; rilevato che è stata versata la relativa tassa reclamo; rilevato che la società A.S.D. Bagnarese non ha inviato le proprie deduzioni; letti gli atti ufficiali dai quali risulta la società A.S.D. Bagnares ha fatto prendere effettivamente parte alla gara in oggetto i calciatori i calciatori PRATICO Pietro numero 1 (nato il 23/12/1999), BARILA Francesco numero 7 (nato il 04/05/1999), CRUPI Antonio numero 14 (nato il 21/08/1999) e JATTA Nfansu numero 5 (nato il 05/12/1999); dato atto che il reclamo è fondato e va accolto, visto quanto disposto dal C. U. CR Calabria n. 02 del 03/07/2018 e n. 45 del 17 ottobre 2018 in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età nonché gli articoli 17, comma 5 lett. a), e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S. delibera 1. accogliere il reclamo ed infliggere alla società A.S.D. BAGNARESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2. infliggere alla società A.S.D. BAGNARESE l'ammenda di € 50,00; 3. accreditare la tassa reclamo alla società Gioiese F.C.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it