C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 08/03/2019 – Delibera – Gara del 5/ 3/2019 JUVENILIA ROSETO C.S. – ROSSANESE

Gara del 5/ 3/2019 JUVENILIA ROSETO C.S. - ROSSANESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.; visto l'art. 53 delle N.O.I.F., l'art. 17, comma 1, e l'art. 18 comma 1 lettere b) ed m)del C.G.S. delibera 1. infliggere alla società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S. la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2. penalizzare di UN punto in classifica la società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.; 3. infliggere alla società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S. l'ammenda di € 400,00 per terza rinuncia.

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