C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 15/03/2019 – Delibera – Gara del 12/ 3/2019 NUOVA ROGLIANO 2016 – E.COSCARELLO CASTROLIBERO

Gara del 12/ 3/2019 NUOVA ROGLIANO 2016 - E.COSCARELLO CASTROLIBERO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 1º minuto del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società A.S.D. NUOVA ROGLIANO a seguito dell'infortunio di un calciatore, veniva a trovarsi in campo con solo sei elementi (la stessa era scesa in campo con n. 7 giocatori); visti gli artt. 53 punto 2 delle N.O.I.F. e 17 punto 1 e 18 comma b) del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società A.S.D. NUOVA ROGLIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-4 acquisito sul campo dalla società A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO; 2) infliggere alla società A.S.D. NUOVA ROGLIANO l'ammenda di € 50.00.

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