C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 21/03/2019 – Delibera – Gara del 16/ 3/2019 LUDOS VECCHIA MINIERA – XENIUM

Gara del 16/ 3/2019 LUDOS VECCHIA MINIERA - XENIUM

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che prima dell'inizio della gara e per tutta la durata della stessa, l'arbitro veniva contestato, ingiuriato e minacciato dal pubblico; - che alla fine del Iº Tempo venivano aperti i cancelli ed entravano in campo alcuni dirigenti della società Ludos Vecchia Miniera, non in distinta, ma con indosso la divisa della suddetta società; - che al 23 del IIº Tempo e, successivamente, l'arbitro era costretto a far allontanare dalla panchina i giocatori Castello Fabio e Pratticò Diego (Società Ludos Vecchia Miniera) rispettivamente per proteste (poggiava la testa contro quella dell'arbitro) e per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro stesso, nonché il Sig. Minniti Antonio, dirigente di detta società, per comportamento minaccioso; - che a fine gara "circa quindici tifosi della società Ludos Vecchia Miniera assieme ai suddetti dirigenti e giocatori non identificati, strattonavano, spintonavano e colpivano l'arbitro (forte ginocchiata) alla zona lombare procurandogli forte dolore; - che, contestualmente, l'arbitro veniva colpito con pugni e schiaffi sul collo e sulla testa, tanto da farlo barcollare, dal giocatore Praticò Diego il quale gli rivolgeva anche insulti e minacce e, inoltre, assieme ai propri sostenitori, da dietro lo colpiva ulteriormente con calci e pugni; - che un ragazzo di circa 20 anni, senza barba, alto circa mt 1,70 che indossava un giubbotto nero ed un paio di jeans colpiva l’arbitro con un forte schiaffo alla sinistra del viso procurandogli forte dolore all'altezza dello zigomo e dell'occhio; - che l'arbitro veniva insultato, spintonato per terra e colpito al naso (procurandogli fuoriuscita di sangue) da persone a lui vicine mentre il Sig. Minniti Antonio, dirigente della società Ludos Vecchia Miniera munito di bastone lo colpiva più volte sulla parte occipitale della testa e sulla schiena provocandogli dolori e capogiri mentre il giocatore Praticò Diego gli rivolgeva parole di offesa e di minaccia; - che l'arbitro identificava nel ragazzo di circa 20 anni che indossava il giubbotto nero nel Sig. Minniti Ismaele, soggetto non tesserato; - che l'arbitro veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli dove veniva medicato alle ginocchia, al naso ed allo zigomo, nonché ad accertamenti radiologici al cranio ed alla colonna lombosacrale e dimesso con diagnosi di contusioni multiple guaribili in 5 gg s.c.; - che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra ,tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una" condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014;Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; visti gli artt.17, 18 e l'art. 19 C.G.S.; delibera 1) squalificare per CINQUE giornate il giocatore CASTELLO Fabio (Ludos Vecchia Miniera); 2) squalificare fino al 20 MARZO 2022 il giocatore PRATTICÒ Diego (Ludos Vecchia Miniera) con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016; 3) inibire fino al 20/3/2024 il Sig. MINNITI Antonio (Ludos vecchia Miniera) con preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Gioco Calcio, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016); 4) infliggere alla società LUDOS VECCHIA MINIERA l'ammenda di € 500,00; 5) escludere dal Campionato di Calcio a Cinque “serie C2” la società LUDOS VECCHIA MINIERA ; 6) dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine ad eventuali ulteriori responsabilità ascrivibili ai soggetti autori degli atti di violenza.

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