C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 152 del 02/05/2019 – Delibera – gara del 28/ 4/2019 BORGIA 2007 – ROMBIOLESE
gara del 28/ 4/2019 BORGIA 2007 - ROMBIOLESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 27' del secondo tempo il giocatore Alfieri Giuseppe appartenente alla società Borgia veniva espulso per comportamento minaccioso verso l'arbitro; - che a seguito del provvedimento di espulsione il suddetto giocatore Alfieri si avvicinava all'arbitro e, nonostante l'intervento dei propri compagni di squadra, lo colpiva con un calcio alla gamba destra "poco sopra il ginocchio"; - che l'arbitro a seguito dell'atto di violenza subito non si sentiva più nelle condizioni "psicofisiche" di continuare regolarmente la gara e decideva di far rientro negli spogliatoi; - che l'arbitro riusciva nell'intento a guadagnare gli spogliatoi solo grazie all'intervento dell'osservatore arbitrale in quanto quasi tutti i giocatori della società Borgia lo circondavano al fine di farlo recedere dalla decisione presa, mentre sostenitori di detta società rivolgevano parole offensive; - che l'arbitro nel fare rientro nella propria sede avvertiva bruciore e dolore alla gamba colpita e, pertanto, si recava presso il Pronto Soccorso di Rossano dove gli veniva diagnosticato "trauma contusivo femore dx con modesto edema" con prognosi di 7 gg. di guarigione; letto il reclamo fatto pervenire dalla società Borgia 2007 e rilevato che lo stesso è basato per un verso in fatti irrilevanti ai fini dell’regolarità della gara e per altro su presunti errori tecnici dell'arbitro, per altro insussistenti; considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la diretta responsabilità del giocatore Alfieri Giuseppe anche per la responsabilità oggettiva della società Borgia 2007; -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra,tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014 - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società BORGIA 2007 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) infliggere alla società BORGIA 2007 l'ammenda di € 300,00; 3) squalificare il calciatore ALFIERI Giuseppe (Borgia 2007) fino al 31.5.2020 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016. 4) rigettare il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa.