C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 20/02/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di: -Alessio Orlando Presidente della Società A.S.D. Cotronei 1994; -la Società A.S.D. Cotronei 1994 (matricola 610079); per rispondere: Alessio Orlando della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 8 comma 9, 10, 15 (Violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 94 ter comma 13 delle NOIF, per aver prodotto e quindi utilizzato in modo ingannevole nel corso del procedimento innanzi al Collegio Arbitrale della L.N.D. una quietanza sulla quale è stata apposta una firma apocrifa del sig. Trapasso Filippo attestante l’avvenuto pagamento dei compensi maturati da quest’ultimo per aver svolto l’attività di allenatore in favore della suddetta società, nonché per non aver provveduto al pagamento delle somme liquidate in favore del sig. Trapasso Filippo dal lodo nei 30 giorni dalla comunicazione dello stesso; la società A.S.D. Cotronei 1994 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 , commi 1 CGS, alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti Alessio Orlando (Presidente) e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S.. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5217/60pfi18-19/MS/CS/gb del 27 novembre 2018.

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di:

-Alessio Orlando Presidente della Società A.S.D. Cotronei 1994; -la Società A.S.D. Cotronei 1994 (matricola 610079); per rispondere: Alessio Orlando della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 8 comma 9, 10, 15 (Violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 94 ter comma 13 delle NOIF, per aver prodotto e quindi utilizzato in modo ingannevole nel corso del procedimento innanzi al Collegio Arbitrale della L.N.D. una quietanza sulla quale è stata apposta una firma apocrifa del sig. Trapasso Filippo attestante l’avvenuto pagamento dei compensi maturati da quest’ultimo per aver svolto l’attività di allenatore in favore della suddetta società, nonché per non aver provveduto al pagamento delle somme liquidate in favore del sig. Trapasso Filippo dal lodo nei 30 giorni dalla comunicazione dello stesso; la società A.S.D. Cotronei 1994 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 , commi 1 CGS, alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti Alessio Orlando (Presidente) e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S.. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5217/60pfi18-19/MS/CS/gb del 27 novembre 2018.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, - letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 60 “accertamenti in merito alla responsabilità di tesserati della Società A.S.D. Cotronei 1994 che hanno apposto una firma apocrifa sulla quietanza che avrebbe dovuto attestare l’avvenuto pagamento dei compensi all’allenatore Filippo Trapasso; nonché mancato adempimento della predetta società nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale pubblicato con C.U. n. 1/2018 del 08/02/2018; procedimento iscritto nel registro della Procura Federale in data 21 agosto 2018 al n. 60 pfi 18-19.

- rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: Allegati: - Copia lettera di incarico del 23/10/2017; - Nota del Segretario del Collegio arbitrale L.N.D. 14/03/2018, prot. 8604; - Copia del C.U. n. 1/2018 08/02/2018; - Copia del fascicolo n. 69/68 stagione sportiva 2017-2018; - Fogli di censimento della società A.S.D. Cotronei 1994; - Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sopraindicati: 1) Alessio Orlando, Presidente della Società A.S.D. Cotronei 1994 , all’epoca dei fatti, per la violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 8 comma 9, 10, 15 (Violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 94 ter comma 13 delle NOIF, per aver prodotto e quindi utilizzato in modo ingannevole nel corso del procedimento innanzi al Collegio Arbitrale della L.N.D. una quietanza sulla quale è stata apposta una firma apocrifa del sig. Trapasso Filippo attestante l’avvenuto pagamento dei compensi maturati da quest’ultimo per aver svolto l’attività di allenatore in favore della suddetta società, nonché per non aver provveduto al pagamento delle somme liquidate in favore del sig. Trapasso Filippo dal lodo nei 30 giorni dalla comunicazione dello stesso; - Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., della società A.S.D. Cotronei 1994 alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti Alessio Orlando in qualità di Presidente e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 del C.G.S..; - Considerato, infine, che l’Orlando non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva né ha chiesto di essere ascoltato, e, pertanto, non vi sono elementi nuovi e rilevanti per superare le ipotesi di responsabilità disciplinare a carico dello stesso; - Visto l’art. 32 ter, comma 4 C.G.S; - Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Biagio Romano; HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1) Alessio Orlando Presidente della Società A.S.D. Cotronei 1994 per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 8 comma 9, 10, 15 (Violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 94 ter comma 13 delle NOIF, per aver prodotto e quindi utilizzato in modo ingannevole nel corso del procedimento innanzi al Collegio Arbitrale della L.N.D. una quietanza sulla quale è stata apposta una firma apocrifa del sig. Trapasso Filippo attestante l’avvenuto pagamento dei compensi maturati da quest’ultimo per aver svolto l’attività di allenatore in favore della suddetta società, nonché per non aver provveduto al pagamento delle somme liquidate in favore del sig. Trapasso Filippo dal lodo nei 30 giorni dalla comunicazione dello stesso; 2) la società A.S.D. Cotronei 1994 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti Alessio Orlando (Presidente) e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S.. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 28.01.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco nonché l’Avv. Mario Scavelli nell’interesse di Alessio Orlando Presidente dell’A.S.D. Cotronei 1994, anch’esso presente personalmente ed in qualità di Presidente della A.S.D. Cotronei 1994. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: 1) per Alessio Orlando l’inibizione di mesi otto (8); 2) per la Società A.S.D. Cotronei 1994 la penalizzazione di quattro (4)punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso nel campionato di competenza e 300 € di ammenda; L’Avvocato Scavelli per i deferiti sollevava questione preliminare in merito all’inesistenza della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini che assumeva essere inesistente in quanto esperita a mezzo fax pervenuto in bianco presso il destinatario A.S.D. Cotronei. Il Rappresentante della Procura chiedeva un breve rinvio al fine di produrre prova documentale della corretta notifica. Il Collegio accoglieva la richiesta e rinviava alla data del 6 febbraio 2019 per gli adempimenti di cui sopra.

Alla seduta del 6 febbraio 2019 la Procura, produceva documentazione, tra l’altro già presente agli atti del procedimento, attestante il corretto espletamento dell’onere prescritto dall’art. 38 C.G.S.. Assumeva infatti che le norme di riferimento permettono l’utilizzo del fax richiedendo esclusivamente l’onere, adempiuto, di provare la ricezione da parte dei destinatari. IL difensore di fiducia della Società A.S.D. Cotronei ribadiva l’obiezione di ordine procedurale; con riferimento al merito della questione, al fine di contrastare gli addebiti, produceva quietanza liberatoria - già presente nel fascicolo, agli atti del competente ufficio del Comitato Regionale Calabria, relativo all’iscrizione dell’A.S.D. Cotronei per la corrente stagione 2018/2019 – rilasciata, il 20.2.2019, dal signor Filippo Trapasso, antecedentemente quindi al termine di trenta giorni dalla data di comunicazione (9.2.2019) del lodo del Collegio Arbitrale della L.N.D. e quindi comprovante l’esatto adempimento del prescritto obbligo. I MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla questione pregiudiziale questo Collegio ritiene meritevole di pregio la tesi della Procura Federale in quanto l’art. 38 prescrive esclusivamente l’obbligo, correttamente espletato dall’Organo Federale, di comunicare gli atti procedimentali anche a mezzo fax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari: la documentazione allegata reca il corretto numero di telefono del destinatario, la data e l’avvenuta ricezione (risultato ok). Con riferimento al merito la valutazione va effettuata sui due motivi di deferimento. Nulla quaestio sulla contestata, ingannevole, produzione nel corso del procedimento innanzi al Collegio Arbitrale della L.N.D. di quietanza recante firma apocrifa di Filippo Trapasso attestante l’avvenuto pagamento dei compensi maturati. La circostanza, per stessa ammissione della parte deferita, rappresenta elemento provato a mezzo perizia grafologica nel corso del procedimento arbitrale e cristallizzato con decisione passata in cosa giudicata. Merita una più ampia disamina il secondo punto di cui si controverte, il mancato adempimento al disposto del lodo arbitrale nel temine prescritto di trenta giorni dalla sua comunicazione alla parte. Appare anche su tale punto incontrovertibile che esista - per essere stata prodotta in giudizio, ma ancor prima per essere elemento e documentazione necessari ai fini dell’iscrizione della Società A.S.D Cotronei nel corrente campionato 2018/2019 - quietanza liberatoria rilasciata dal signor Filippo Trapasso in data 20.2.2018 e quindi in tempo utile ad adempiere all’obbligo imposto dal lodo emesso l’8 febbraio2019 e notificato alle parti a mezzo pec il 9.2.2019. Ritiene a tal proposito questo Collegio che il mancato invio dell’attestazione dell’avvenuto adempimento alla competente articolazione della L.N.D. e per conoscenza al Collegio Arbitrale non integra l’illecito punibile di cui si controverte, che si perfeziona solo con il mancato o ritardato pagamento nel termine prescritto. Per le ragioni sovraesposte il Presidente Alessio Orlando e la Società A.S.D. Cotronei a titolo di responsabilità diretta e oggettiva vanno sanzionati per le imputazioni relative all’inosservanza dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. per aver prodotto quietanza con firma apocrifa e prosciolti per il secondo addebito relativo al mancato ossequio all’art. 94 ter comma 13 NOIF. Le risultanze di cui sopra impongono, in parziale accoglimento del deferimento, l’irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: - ad ALESSIO ORLANDO l’inibizione di mesi SEI (6); - alla Società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) la penalizzazione di UN (1) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato di competenza nonché l’ammenda di € 300,00(trecento/00).

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