C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 163 del 22/05/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di: STALTERI DOMENICO, all’epoca dei fatti Presidente della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente gli accordi economici stipulati oralmente con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze per la stagione sportiva 2017-2018, nonché per avere esibito e depositato al collaboratore della Procura Federale, nel corso della propria audizione del 14/09/2018, accordi economici con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, pure essi non depositati presso la Divisione o il Dipartimento competente, contenenti firme disconosciute dai calciatori e difformi da quelle apposte da questi sia sui rispettivi tesseramenti che in calce ai verbali di audizione; CICCONE EMANUELE, all’epoca dei fatti calciatori dell’ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; PIZZOLEO UMBERTO, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; OKOROJI HENRY NOUBUEZE, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; ASD JONICA SIDERNO (già ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911), (matricola 67894) ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente p.t. sig. Stalteri Domenico. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 9821/136pfi 18-19/MS/CS/gb del 12/03/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di: STALTERI DOMENICO, all’epoca dei fatti Presidente della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente gli accordi economici stipulati oralmente con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze per la stagione sportiva 2017-2018, nonché per avere esibito e depositato al collaboratore della Procura Federale, nel corso della propria audizione del 14/09/2018, accordi economici con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, pure essi non depositati presso la Divisione o il Dipartimento competente, contenenti firme disconosciute dai calciatori e difformi da quelle apposte da questi sia sui rispettivi tesseramenti che in calce ai verbali di audizione; CICCONE EMANUELE, all’epoca dei fatti calciatori dell’ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico;

PIZZOLEO UMBERTO, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; OKOROJI HENRY NOUBUEZE, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; ASD JONICA SIDERNO (già ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911), (matricola 67894) ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente p.t. sig. Stalteri Domenico. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 9821/136pfi 18-19/MS/CS/gb del 12/03/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, -letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 136 pfi 18-19, avente ad oggetto: “Condotta dei calciatori CICCONE EMANUELE, PIZZOLEO UMBERTO e OKOROJI HENRY NOUBUEZE i quali non avrebbero più preso parte all’attività sportiva con la Società ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911, per la quale erano tesserati, senza addurre alcuna valida motivazione.” – Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 06/09/2018 al n. 136 pfi 18-19.; -Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1. lettera di designazione; 2. esposto della ASD Città di Siderno 1911; 3. fogli di censimento società A.S.D.Città di Siderno con riferimento sia alla stagione calcistica 2017/18 che all' attuale stagione 2018/19,composti da n. 6 fogli; 4. fogli di censimento e richiesta tesseramento dei tre calciatori,composti da n.6 fogli ; 5. posizione tesseramento calciatori con riferimento all' attuale stagione 2018/19 composta da n. 1 foglio; 6. verbale audizione del Sig.Stalteri Domenico Presidente nella stagione 2017/18 e dirigente nell' attuale stagione dell'ASD Città di Siderno, comprensivo del verbale di denuncia sporto ai CC di Siderno,della missiva indirizzata al calciatore Okoroji Henry Mdubueze,nonchè di n . 3 accordi società calciatore,per un totale di n. 13 fogli; 7. audizione del Sig. Galati Francesco allenatore del ASD Città di Siderno 1911nella stagione 2017/18,per un totale di n. 2 fogli; 8. audizione del calciatore Sig. Pizzoleo Umberto calciatore A.S.D.Città di Siderno 1911 nella stagione 2017/18 con allegato conferimento mandato all'Avv. Piero Perri del Foro di Cosenza,per un totale di n. 3 fogli; 9. audizione del calciatore Sig. Okoroji Henry Ndubueze calciatore A.S.D. Città di Siderno 1911 nella stagione 2017/18 con allegato conferimento mandato all'Avv. Piero Perri del Foro di Cosenza,per un totale di n.4 fogli; 10. audizione del calciatore Sig. Ciccone Emanuele composta da n. 2 fogli; -Premesso che dagli atti di indagine raccolti ed espletati è emerso che il sig. Stalteri Domenico, presidente pro tempore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), ha esibito e depositato al collaboratore della Procura Federale nel corso della sua audizione accordi economici con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, non ritualmente depositati presso la Divisione o il Dipartimento competente e contenente firme disconosciute dai tre calciatori e difformi da quelle apposte sia sui rispettivi tesseramenti che in calce ai verbali di audizione, e ne ha stipulati di diversi oralmente che pure non ha depositato presso gli organi competenti, premesso altresì che i tre calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, sebbene regolarmente tesserati con la Asd Città di Siderno 1911, improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonavano gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018, oltre a non aver provveduto al deposito dei propri accordi economici presso gli uffici competenti;

-Ritenuto, pertanto, che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti: - STALTERI DOMENICO, all’epoca dei fatti Presidente della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente gli accordi economici stipulati oralmente con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze per la stagione sportiva 2017-2018, nonché per avere esibito e depositato al collaboratore della Procura Federale, nel corso della propria audizione del 14/09/2018, accordi economici con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, pure essi non depositati presso la Divisione o il Dipartimento competente, contenenti firme disconosciute dai calciatori e difformi da quelle apposte da questi sia sui rispettivi tesseramenti che in calce ai verbali di audizione; - CICCONE EMANUELE, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; - PIZZOLEO UMBERTO, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; - OKOROJI HENRY NOUBUEZE, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; -Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., della - società ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911, ora ASD JONICA SIDERNO, per le violazioni addebitate al proprio presidente p.t. sig. Stalteri Domenico; -Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, per cui non sono state inviate memorie difensive né richieste di audizione; -Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F. -Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Leonardo Cotugno; HANNO DEFERITO al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE c/o C.R. Calabria: 1)-Sig. STALTERI DOMENICO,all’epoca dei fatti Presidente della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente gli accordi economici stipulati oralmente con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze per la stagione sportiva 2017-2018, nonché per avere esibito e depositato al collaboratore della Procura Federale, nel corso della propria audizione del 14/09/2018, accordi economici con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, pure essi non depositati presso la Divisione o il Dipartimento competente, contenenti firme disconosciute dai calciatori e difformi da quelle apposte da questi sia sui rispettivi tesseramenti che in calce ai verbali di audizione; 2)-Sig. CICCONE EMANUELE, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; 3)-Sig. PIZZOLEO UMBERTO, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; 4)-Sig. OKOROJI HENRY NOUBUEZE, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; 5)-La società ASD JONICA SIDERNO (già ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911), ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente p.t. sig. Stalteri Domenico. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 13.05.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco nonché l’Avv. Piero Perri nell’interesse dei calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze quest’ultimo presente personalmente. Era presente inoltre il dirigente Domenico Stalteri, Presidente dell’Asd Città di Siderno 1911, ora Asd Jonica Siderno, all’epoca dei fatti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Prima dell’inizio del dibattimento Domenico Stalteri ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. (per mesi 6 di inibizione da ridursi a mesi 4). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. -Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; -visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; la Commissione rilevava che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. Il Sostituto Procuratore Federale illustrava quindi i motivi del deferimento e, preso atto delle argomentazioni dedotte dall’Avv. Perri nella memorie difensive fatte pervenire, conveniva sul venir meno degli addebiti di cui al primo punto del deferimento atteso che non esiste obbligo nelle categorie dilettantistiche regionali di depositare gli accordi economici, chiedeva quindi la modifica della qualificazione giuridica del fatto chiedendo che ai deferiti venisse imputato il divieto di stipulare accordi economici. Confermava le imputazioni nel resto. In relazione a quanto argomentato formulava pertanto per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: 1)-per Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze la squalifica per sei (6) giornate effettive di gara; 2)-per la società ASD Città di Siderno 1911, ora ASD Jonica Siderno, l’ammenda di € 600,00. L’Avvocato Perri si opponeva alla richiesta di modifica della qualificazione giuridica del fatto assumendo che l’accoglimento di tale istanza lederebbe il diritto di difesa dei suoi assistiti. Nel merito, sul punto, assumeva l’assoluta legittimità della stipula di un accordo che tenesse indenni i tre calciatori, tutti residenti in altre regioni, per le spese affrontate per il soggiorno a Siderno. Sul secondo punto, il contestato abbandono della squadra da parte dei calciatori deferiti, chiariva che i tre calciatori con modalità diverse, ma tutte provate con documentazione presente in atti, avevano reso edotta la società dell’intenzione di non proseguire nel rapporto sportivo per l’impossibilità di “mantenersi” in una sede assai distante dalla propria di residenza.

I MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio sul primo punto accoglie l’obiezione dell’avvocato Perri per i tre calciatori, per le ragioni dallo stesso esposte, e pertanto li proscioglie dall’addebito contestato. Sul secondo punto - pur volendo ritenere moralmente validi i motivi addotti dai deferiti - valuta il comportamento dei calciatori non conforme ai principi di lealtà e correttezza avendo dovuto, a parer di questo Collegio, gli stessi rendere edotto il Presidente Stalteri delle difficoltà economiche e della loro decisione di lasciare Siderno e la squadra, tra l’altro in quel momento impegnata per il conseguimento di un importante risultato sportivo, la promozione in serie D. Difatti è stato provato che fossero a conoscenza dell’intenzione dei calciatori solo il mister, i compagni di squadra ed alcuni dirigenti, ma non la società, rappresentata dal Presidente Stalteri. Sarebbe stato opportuno che tale decisione fosse stata formalizzata alla società con congruo preavviso ed a mezzo di canali di comunicazione/notifica che facessero fede della serietà delle determinazioni (es. lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica). P.Q.M. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento,il Tribunale Federale Territoriale irroga: 1) a STALTERI Domenico, all’epoca dei fatti presidente della ASD Città di Siderno 1911 (ora ASD Jonica Siderno) l’inibizione per mesi QUATTRO (4); 2) a CICCONE Emanuele, PIZZOLEO Umberto e OKOROJI Henry Noubueze la squalifica per DUE (2) giornate effettive di gara da scontarsi nelle prime gare ufficiali nella stagione agonistica 2019/2020; 3) alla società A.S.D. CITTÀ DI SIDERNO 1911 - ora A.S.D. JONICA SIDERNO-(matricola 67894) l’ammenda di € 500,00(cinquecento/00). ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 20 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.ri : - Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE; - Avv. Paolo MORICA COMPONENTE; - Avv. Anna PIANE COMPONENTE. con l’assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino; in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv.Vincenzo Cardone.

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