C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 163 del 22/05/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 17 a carico di: 1)-GLOMNICU Dragos Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato C.U. n. 176 del 31/05/2018; 2)-ALAMPI Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato C.U. n. 176 del 31/05/2018. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 9872/508pfi 18-19/MS/CS/ps del 13/03/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 17 a carico di:

1)-GLOMNICU Dragos Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato C.U. n. 176 del 31/05/2018; 2)-ALAMPI Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato C.U. n. 176 del 31/05/2018. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 9872/508pfi 18-19/MS/CS/ps del 13/03/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 508/pfi/18-19 avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ai fatti di condotta violenta avvenuti nel corso della gara Comprensorio Archi Calcio -Vigor Lamezia 1919, a seguito della quale sono stati sottoposti a provvedimento di DASPO i calciatori Alampi Cristian e Glomnicu Dragos Cristian tesserati per la Società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio”;

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 03/12/2018 al n. 508 pfi 18-19. atteso che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. Nota della Questura di Reggio Calabria – Ufficio Misure di Prevenzione e Sicurezza – prot. RCPQ00/2018/08631 inviata alla Procura Federale F.I.G.C. (prot. 188 del 05/07/2018) con cui comunicava il provvedimento di DASPO della durata di cinque anni adottato dal Questore di Reggio Calabria in data 21/06/2018 a carico dei sig.ri Pellegrino Santo nato il 23/05/1994, Puntorieri Francesco nato il 17/08/1994, Alampi Cristian nato il 28/10/1994, Glomnicu Dragos Cristian nato il 13/06/1990 tutti tesserati per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio nonché nei confronti del sig. Niang Serigne Madina nato il 03/01/1996 tesserato per la società A.S.D. Vigor Lamezia 1919; Acquisizione di prove documentali

2. Stralcio del C.U. n. 176 del 31/05/2018 pubblicato dalla L.N.D.- Comitato Regionale Calabria; 3. Articolo di stampa del 07/07/2018 pubblicato dal giornale online “Il Lametino.it” dal titolo: “Disordini partita Archi – Vigor Lamezia 1919: emessi 10 Daspo”; 4. AS400 società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio; 5. AS400 tesserato sig. GlomnicuDragos Cristian; 6. AS400 tesserato sig. Alampi Cristian; considerato -in data 27/05/2018 si disputava la gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 valevole per i play-off del campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D.- Comitato Regionale Calabria; che l’analisi della documentazione acquisita ha evidenziato che: -al termine della predetta gara si verificavano gravi incidenti che vedevano coinvolti più tesserati delle due squadre nonché tifosi di entrambe le società; -il Giudice Sportivo presso la L.N.D._C.R. Calabria con C.U. n. 176 del 31/05/2018, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del C.G.S. e quindi sulla base delle sole risultanze dei documenti ufficiali quali il rapporto arbitrale ed eventuali rapporti dei Commissari Campo, infliggeva alla società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio un’ammenda di € 800,00 “Per avere propri calciatori non identificati e sostenitori, entrati abusivamente in campo a fine gara, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, dato vita ad una rissa con i sostenitori e giocatori non identificati della squadra avversaria, per avere uno dei detti sostenitori, entrati abusivamente in campo colpito con un pugno in pieno volto un giocatore della squadra avversaria” nonché alla società A.S.D. Vigor Lamezia 1919un’ammenda di € 500,00 “Per comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara e lancio di oggetti in campo da parte di propri sostenitori a fine gara, nonché per avere propri giocatori dato vita ad una rissa con i giocatori della squadra avversaria”; -il Giudice Sportivo presso la L.N.D. - C.R. Calabria con il già richiamato C.U. n. 176 del 31/05/2018, sempre ai sensi dell’art. 29, comma 2, del C.G.S. infliggeva ai calciatori le seguenti squalifiche: a)-Pellegrino Santo (A.S.D. Comprensorio Archi Calcio) – squalifica di 3 gare - Per atti di violenza contro un giocatore avversario a fine gara; b)-Puntorieri Francesco (A.S.D. Comprensorio Archi Calcio) – squalifica di 3 gare - Per atti di violenza contro un giocatore avversario a fine gara; c)-Ripepi Paolo (A.S.D. Comprensorio Archi Calcio) – squalifica di 3 gare - Per atti di violenza contro un giocatore avversario a fine gara; d)-NiangSerigne Madina (A.S.D. Vigor Lamezia 1919) – squalifica di 3 gare - Per comportamento offensivo e gesti provocatori verso i sostenitori della squadra avversaria; atteso che le indagini di Polizia Giudiziaria volte all’identificazione dei soggetti autori degli atti di violenza e rimasti sconosciuti all’epoca dei fatti consentivano di riconoscere il sig. Alampi Cristian ed il sig. GlomnicuDragos Cristian, calciatori tesserati per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, quali ulteriori protagonisti degli episodi di violenza verificatisi al temine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919; considerato che in data 02/07/2018 il Questore di Reggio Calabria emetteva un Daspo, ovvero un provvedimento con il quale si dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive,a carico dei sig.ri Pellegrino Santo, Puntorieri Francesco, Alampi Cristian e Glomnicu Dragos Cristian tutti tesserati per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio nonché nei confronti del sig. Niang Serigne Madina tesserato per la società A.S.D. Vigor Lamezia per i fatti accaduti al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919: verificato che per i fatti accertati e richiamati con il provvedimento di Daspo adottato dal Questore di Reggio Calabria in data 21/06/2018 i sig.ri Pellegrino Santo, Puntorieri Francesco e NiangSerigne Madina risultano già sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il C.U. n. 176 del 31/05/2018; considerato a)-da GLOMNICU Dragos Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio,per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia che l’attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere:

Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato proprio C.U. n. 176 del 31/05/2018; b)-da ALAMPI Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio,per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato proprio C.U. n. 176 del 31/05/2018; c)-dalla società A.S.D. COMPRENSORIO ARCHI CALCIO (matricola 917482) ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte poste in essere e contestate ai propri calciatori GlomnicuDragos Cristian e Alampi Cristian accertate a seguito di indagini di Polizia Giudiziaria della Questura di Reggio Calabria e non sanzionate dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato proprio C.U. n. 176 del 31/05/2018; vista rilevato che GlomnicuDragos Cristian ed Alampi Cristian non hanno fornito alcuna deduzione difensiva nei termini indicati e che tali termini sono ormai scaduti; la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente da questi ricevuta; atteso che la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio a seguito della notifica della comunicazione chiedeva, in data 21/02/2019, a definizione della propria posizione l’applicazione dell’art. 32sexies C.G.S. richiesta trasmessa in data 27/02/2019 (prot. 9229) alla Procura Generale dello Sport che prestava proprio consenso in data 11/03/2019 (prot. 1404); vista ritenuto che dalla complessa attività di indagine espletata e dalla documentazione sopra indicata appaiono chiaramente emergere i seguenti comportamenti e violazioni ascritti ai soggetti sottoposti ad indagine: la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Calabria: 1)-GLOMNICU Dragos Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio,per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato proprio C.U. n. 176 del 31/05/2018; 2)-ALAMPI Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio,per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato proprio C.U. n. 176 del 31/05/2018. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 20.05.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. Nessuno compariva per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: 1)-per Glomnicu Dragos Cristian la squalifica per un (1) mese; 2)-per Alampi Cristian la squalifica per un (1) mese. I MOTIVI DELLA DECISIONE L’attività di indagine espletata e la corposa documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l’irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: 1)a GLOMNICU Dragos Cristian la squalifica per UN (1) mese; 2)a ALAMPI Cristian la squalifica per UN (1) mese.

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