C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 04/06/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di -sig. SOLANO Mario Giuseppe Italo, presidente rappresentante legale della A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, a mezzo di denuncia/esposto del 22-03-19 trasmesso alla Procura Federale, al Presidente FIGC, al C.R. Calabria, alla Delegazione FIGC di Vibo Valentia, al CRA di Catanzaro Sez. Vibo Valentia, esprimeva pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Messina Francesco, delle due società antagoniste, del Giudice Sportivo nonché di riflesso del designatore Messina, di quella propria della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata denuncia/esposto in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….arbitro Francesco Messina della delegazione AIA di Vibo Valentia (credo che sia il figlio del designatore) referta come riportato dal comunicato ufficiale n. 64 del 21 marzo 2019 a pag. 64/559 che allego il risultato di 0-10. L’arbitro è prova fede. Ma credo che quello che è stato scritto è vergognoso chi ha favorito il Sig. Messina Francesco omologando un risultato che non c’è stato? Infatti la gara non si è svolta, ed è stato commesso un illecito, favorendo le 2 squadre una non pagando la multa l’altra con il risultato superiore al 0-6. Compiacenti a tale illecito i tre attori Arbitro, squadra ospitante e squadra ospitata”; -la Società A.S.D. NICOTERA (Cod.matr. 946256) a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 11741/1057pfi 18-19/MS/CS/jg del 18/04/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di

-sig. SOLANO Mario Giuseppe Italo, presidente rappresentante legale della A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, a mezzo di denuncia/esposto del 22-03-19 trasmesso alla Procura Federale, al Presidente FIGC, al C.R. Calabria, alla Delegazione FIGC di Vibo Valentia, al CRA di Catanzaro Sez. Vibo Valentia, esprimeva pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Messina Francesco, delle due società antagoniste, del Giudice Sportivo nonché di riflesso del designatore Messina, di quella propria della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata denuncia/esposto in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….arbitro Francesco Messina della delegazione AIA di Vibo Valentia (credo che sia il figlio del designatore) referta come riportato dal comunicato ufficiale n. 64 del 21 marzo 2019 a pag. 64/559 che allego il risultato di 0-10. L’arbitro è prova fede. Ma credo che quello che è stato scritto è vergognoso chi ha favorito il Sig. Messina Francesco omologando un risultato che non c’è stato? Infatti la gara non si è svolta, ed è stato commesso un illecito, favorendo le 2 squadre una non pagando la multa l’altra con il risultato superiore al 0-6. Compiacenti a tale illecito i tre attori Arbitro, squadra ospitante e squadra ospitata”; -la Società A.S.D. NICOTERA (Cod.matr. 946256) a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 11741/1057pfi 18-19/MS/CS/jg del 18/04/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, -letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1057pfi18-19, avente ad oggetto: “Dichiarazioni lesive rilasciate mediante denuncia/esposto dal Sig. Giuseppe Mario Solano, Presidente della Soc. ASD Nicotera, nei confronti dell’arbitro Francesco Messina” – Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 26-03-19 al n. 1057 pfi 18-19. -Rilevato che nel corso procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: • esposto/denuncia del 22-03-19 Sig. SOLANO Mario Giuseppe, presidente rappresentante legale della A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256) con allegato C.U. n. 64 del 21-03-19 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia riguardante l’omologazione del risultato di 0-10 della gara di Campionato Allievi Provinciali Calcio a 5 Girone A - 2^ giornata R - del 19-03-19, Stella Marina-Vibonese Calcio srl, riportante le dichiarazioni rese dallo stesso sig. SOLANO Mario Giuseppe; • estratto posizione di tesseramento del presidente Solano Mario Giuseppe S.S. 2018-19; • foglio censimento A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256); • Organigramma A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256); -Rilevato che il sig. SOLANO Mario Giuseppe, presidente rappresentante legale della A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256), con nota del 22-03-19 trasmetteva una denuncia/esposto alla Procura Federale, al Presidente FIGC, al C.R. Calabria, alla Delegazione FIGC di Vibo Valentia e al CRA di Catanzaro Sez. Vibo Valentia, con il quale riferiva che l’omologazione del risultato di 0-10 della gara di Campionato Allievi Provinciali Calcio a 5 Girone A - 2^ giornata R - del 19-03-19, Stella Marina-Vibonese Calcio srl, non rispondeva alla realtà dei fatti, in quanto la gara non si era svolta; -Rilevato che il sig. SOLANO Mario Giuseppe, nella esposizione della predetta denuncia/esposto trasmesso con nota del 22-03-19 alla Procura Federale, al Presidente FIGC, al C.R. Calabria, alla Delegazione FIGC di Vibo Valentia e al CRA di Catanzaro Sez. Vibo Valentia, esprimeva pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Messina Francesco, delle due società antagoniste, del Giudice Sportivo nonché di riflesso del designatore Messina, di quella propria della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata denuncia/esposto in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….arbitro Francesco Messina della delegazione AIA di Vibo Valentia (credo che sia il figlio del designatore) referta come riportato dal comunicato ufficiale n. 64 del 21 marzo 2019 a pag. 64/559 che allego il risultato di 0-10. L’arbitro è prova fede. Ma credo che quello che è stato scritto è vergognoso chi ha favorito il Sig. Messina Francesco omologando un risultato che non c’è stato? Infatti la gara non si è svolta, ed è stato commesso un illecito, favorendo le 2 squadre una non pagando la multa l’altra con il risultato superiore al 0-6. Compiacenti a tale illecito i tre attori Arbitro, squadra ospitante e squadra ospitata”; -Rilevato che le dichiarazioni trascritte dal sig. SOLANO Mario Giuseppe sono pubbliche, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione, nella circostanza effettuata a mezzo posta; -Rilevato che le medesime dichiarazioni, poi, travalicano i limiti di una legittima denuncia in quanto ledono la reputazione del direttore di gara Messina Francesco, delle due società antagoniste, del Giudice Sportivo nonché di riflesso del designatore Messina, di quella propria della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata. Il diritto-dovere di denuncia, di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell’altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassata; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere; -Rilevato che, le predette dichiarazioni sono comunque volte a negare o quantomeno a mettere in dubbio la regolarità della gara in questione e del relativo campionato, l’imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione; -Rilevato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dal sig. SOLANO Mario Giuseppe, presidente rappresentante legale della A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256) chiamato a rispondere per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, a mezzo di denuncia/esposto del 22-03-19 trasmesso alla Procura Federale, al Presidente FIGC, al C.R. Calabria, alla Delegazione FIGC di Vibo Valentia, al CRA di Catanzaro Sez. Vibo Valentia, esprimeva pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Messina Francesco, delle due società antagoniste, del Giudice Sportivo nonché di riflesso del designatore Messina, di quella propria della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata denuncia/esposto in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….arbitro Francesco Messina della delegazione AIA di Vibo Valentia (credo che sia il figlio del designatore) referta come riportato dal comunicato ufficiale n. 64 del 21 marzo 2019 a pag. 64/559 che allego il risultato di 0-10. L’arbitro è prova fede. Ma credo che quello che è stato scritto è vergognoso chi ha favorito il Sig. Messina Francesco omologando un risultato che non c’è stato? Infatti la gara non si è svolta, ed è stato commesso un illecito, favorendo le 2 squadre una non pagando la multa l’altra con il risultato superiore al 0-6. Compiacenti a tale illecito i tre attori Arbitro, squadra ospitante e squadra ospitata”; -Ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S, della A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256) per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti ; -Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviate ai predetti soggetti il 01-04-19 e dagli stessi ricevute in data 08-04-19; -Considerato che dopo la comunicazione di conclusione delle indagini i soggetti avvisati si sono avvalsi delle facoltà difensive concesse ex art. 32 ter comma 4 C.G.S., in particolare, il Presidente della A.S.D. Nicotera, SOLANO Mario Giuseppe, attraverso l’invio di una nota dell’08-04-19 chiedeva di essere sentito; -Considerato che, nel corso della richiesta audizione del 09-04-19, il Presidente Solano, producendo una memoria difensiva, con allegato C. U. della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia n. 65 del 28-03-19, a sostegno della sua denuncia/esposto del 22-03-19, dichiarava che, successivamente al Comunicato Ufficiale n. 64 del 21-03-19 emesso dalla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, riguardante l’errata omologazione del risultato di 0-10 della gara Stella Marina-Vibonese Calcio srl, di Campionato Allievi Provinciali Calcio a 5 Girone A - 2^ giornata R - del 19-03-19, veniva pubblicato, a seguito della denuncia del 22-03-19, un ulteriore Comunicato n. 65 del 28-03-19, con il quale, a seguito di un supplemento di referto arbitrale, il risultato veniva rettificato e omologato con il punteggio 0-6, per rinuncia alla disputa della gara da parte della società Stella Marina”; -Considerato inoltre che, con C. U. emesso dalla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia n. 65 del 28-03-19, il Giudice Sportivo, letto il supplemento di referto dell’arbitro pervenuto in data 26-03-19, con il quale l’arbitro giustificava un errore nella compilazione del precedente referto della su citata partita, deliberava di revocare il risultato della gara Stella Marina-Vibonese Calcio 0-10, infliggere alla società Stella marina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, penalizzare la società Stella Marina di (1) punto in classifica, comminare alla società Stella Marina l’ammenda di € 51,00 per seconda rinuncia; -Osservato che il sig. SOLANO Mario Giuseppe, pur avendo provato la verità dei fatti, e pur riconoscendo nel corso della sua audizione ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. “espressioni molto accese” riportate nella sua nota del 22-03-19, non ha provveduto in alcun modo a smentire o rettificare le innanzi indicate dichiarazioni; -Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco; -Visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; HANNO DEFERITO al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE c/o il C.R. Calabria: 1)sig. SOLANO Mario Giuseppe Italo, presidente rappresentante legale della A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, a mezzo di denuncia/esposto del 22-03-19 trasmesso alla Procura Federale, al Presidente FIGC, al C.R. Calabria, alla Delegazione FIGC di Vibo Valentia, al CRA di Catanzaro Sez. Vibo Valentia, esprimeva pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Messina Francesco, delle due società antagoniste, del Giudice Sportivo nonché di riflesso del designatore Messina, di quella propria della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata denuncia/esposto in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….arbitro Francesco Messina della delegazione AIA di Vibo Valentia (credo che sia il figlio del designatore) referta come riportato dal comunicato ufficiale n. 64 del 21 marzo 2019 a pag. 64/559 che allego il risultato di 0-10. L’arbitro è prova fede. Ma credo che quello che è stato scritto è vergognoso chi ha favorito il Sig. Messina Francesco omologando un risultato che non c’è stato? Infatti la gara non si è svolta, ed è stato commesso un illecito, favorendo le 2 squadre una non pagando la multa l’altra con il risultato superiore al 0-6. Compiacenti a tale illecito i tre attori Arbitro, squadra ospitante e squadra ospitata”; 2)la Società A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256) a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti.

IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 3 giugno 2019 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il sostituto Procuratore Federale avv.Nicola Monaco e il sig.Solano Mario Giuseppe Italo, anche in qualità di Presidente della Società A.S.D. Nicotera, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario. Prima dell’inizio del dibattimento il signor Solano Mario Giuseppe Italo, in proprio ed in qualità, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.. per Solano Mario Giuseppe Italo mesi 3 di inibizione da ridursi a mesi 2; per la società A.S.D. Nicotera l’ammenda di € 300,00, da ridursi ad € 200,00. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga: -al Sig. SOLANO MARIO GIUSEPPE ITALO l’inibizione per mesi DUE (2); -alla società A.S.D. NICOTERA (matricola 946256) l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Ammenda che, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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