C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 25/06/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico di: Sig. CASELLA Angelo, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Virtus Diamante, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS ( dovere di lealtà e correttezza) e dell’art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in quanto non ha assicurato la presenza di un defibrillatore nel corso della gara Virtus Diamante – Cetraro” del 13.10.2018 , non ottemperando a quanto previsto dal D.M. del 24.04.2013, che prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ospitanti che utilizzano l’impianto sportivo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità ; -Società S.S.D. VIRTUS DIAMANTE ( matricola 930989) per rispondere della violazione degli art. 4, commi 1 in relazione all’art. 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.alla quale apparteneva il sig. Casella Angelo (presidente ) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 13032/693 pfi 18-19/MS/CS/jg del 20/05/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico di:

Sig. CASELLA Angelo, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Virtus Diamante, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS ( dovere di lealtà e correttezza) e dell’art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in quanto non ha assicurato la presenza di un defibrillatore nel corso della gara Virtus Diamante – Cetraro” del 13.10.2018 , non ottemperando a quanto previsto dal D.M. del 24.04.2013, che prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ospitanti che utilizzano l’impianto sportivo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità ; -Società S.S.D. VIRTUS DIAMANTE ( matricola 930989) per rispondere della violazione degli art. 4, commi 1 in relazione all’art. 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.alla quale apparteneva il sig. Casella Angelo (presidente ) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 13032/693 pfi 18-19/MS/CS/jg del 20/05/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, - Letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 693 pfi 18-19 “ Condotta della soc. ASD Virtus Diamante che in occasione della gara Virtus Diamante -Cetraro Football Club del 13.10.2018 non si sarebbe dotata di un defibrillatore così come porevisto ai sensi del D.M. 24 Aprile 2013”. -Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1) Lettera di incarico Prot. 7468/693pfi18-19 MS/CS/jg; 2) Raccomandata della LND Calabria, datata 2 novembre 2018, alla Procura Federale della FIGC; 3) Copia Comunicato Ufficiale n. 54 del 31 ottobre 2018; 4) Copia Rapporto della gara “Virtus Diamante – Cetraro” del 13.10.2018 dell’Arbitro GIGLIOTTI Giovanni; 5) Copia reclamo da parte della Società Cetraro Football Club al Giudice Sportivo Territoriale, datato 17 ottobre 2018; 6) Copia foglio censimento S.S. 2018-2019: S.S.D. Virtus Diamante; 7) Copia foglio censimento S.S. 2018-2019: Cetraro Football Club ASD; 8) Copia Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 Luglio 2018; 9) Audizione Sig. GALLIANO IANNELLI Vincenzo del 19.03.2019; 10) Audizione Sig. NAPOLITANO Riccardo del 19.03.2019; 11) Audizione Sig. GALLO MARIO del 19.03.2019; 12) Copia delle dimissione del Presidente del Cetraro Football Club, Sig. Carmela De Morelli, del 30.10.2018; 13) Audizione Sig. CASELLA Angelo del 20.03.2019; 14) Copia richiesta alla CROCE BLU di Cetraro (CS) ; 15) Audizione Sig. PASCALE Giuseppe del 20.03.2019: 16) Relazione del Collaboratore della Procura Federale. -Accertato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso dunque che in occasione della gara “Virtus Diamante – Cetraro” del 13.10.2018 la società S.S.D Virtus Diamante non era dotata del defibrillatore, la cui presenza normalmente in occasione delle gare era assicurata dall’Ambulanza della Croce Rossa di Belvedere Marittimo(CS) presente nell’impianto sportivo , in quanto quest’ultima il giorno 13.10.18 era impegnata in altri soccorsi. Tale circostanza è stata confermata da tutti i tesserati come risulta dalle dichiarazioni acquisite dal Collaboratore della Procura Federale nel corso delle audizioni ed in particolare è stata confermata dal sig. Casella Angelo e dal sig. Pascale Giuseppe rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Società S.S.D. Virtus Diamante . -Ritenuto , pertanto, che il sig. Casella Angelo , all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Virtus Diamante , debba rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS ( dovere di lealtà e correttezza) e dell’art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in quanto non ha assicurato la presenza di un defibrillatore nel corso della gara Virtus Diamante – Cetraro” del 13.10.2018 , non ottemperando a quanto previsto dal D.M. del 24.04.2013 che prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ospitanti che utilizzano l’impianto sportivo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità ; -Ritenuto che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta della Società S.S.D. Virtus Diamante ai sensi per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 in relazione all’art. 18 comma 1 lett. b) del C.G.S alla quale apparteneva il sig. Casella Angelo (presidente ) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; -Vista la Comunicazione di conclusione delle Indagini n. prot. 10816/693 pfi 18-19MS/CS/jg inviata ai soggetti avvisati; -Considerato, infine , che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva né hanno chiesto di essere ascoltati,e, pertanto, non vi sono elementi nuovi e rilevanti per superare le ipotesi di responsabilità disciplinare a carico degli stessi ; -Visti gli artt. 32 ter, comma 4; -Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Biagio Romano; HANNO DEFERITO al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE c/o C.R.Calabria: 1) Il sig. Casella Angelo, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Virtus Diamante; 2) La Società S.S.D. Virtus Diamante (matricola 930989); per rispondere: della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS ( dovere di lealtà e correttezza) e dell’art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in quanto non ha assicurato la presenza di un defibrillatore nel corso della gara Virtus  Diamante – Cetraro” del 13.10.2018 , non ottemperando a quanto previsto dal D.M del 24.04.2013, che prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ospitanti che utilizzano l’impianto sportivo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità; della violazione degli art. 4, commi 1 in relazione all’art. 18 comma 1 lett. b) del C.G.S. alla quale apparteneva il sig. Casella Angelo (presidente ) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. La Società S.S.D. Virtus Diamante IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 24 giugno 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Signor Casella Angelo mesi uno di inibizione; I MOTIVI DELLA DECISIONE -per la Società S.S.D. Virtus Diamante € 500,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : al Signor CASELLA Angelo UN (1) MESE di inibizione; alla Società S.S.D. VIRTUS DIAMANTE (matricola 930989) l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

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