F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 193/CSA pubblicata il 9 Marzo 2022 – A.S.D. Giugliano Calcio 1928

Decisione n. 193/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 172/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 172/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Giugliano Calcio 1928, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 41 del 02.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.02.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Giugliano Calcio 1928 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 41 del 02.02.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone R, Giugliano/Torres del 30.01.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla reclamante la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 e diffida “Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (circa 30 fumogeni) che veniva acceso prima, durante e al termine della gara nel settore loro riservato e, in una occasione, lanciato all'interno del recinto di gioco. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica di cui al CU n. 1/CS (R CdC)”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, rappresentando, in particolare, come il Commissario di Campo, dott. Romanucci Raffaele, abbia evidenziato le “ottime misure d'ordine [...] con 30 Agenti in divisa e 11 in borghese” predisposte dalla società sanzionata, la quale ha, altresì, dedotto di aver predisposto un notevole impegno organizzativo ed economico per garantire la sicurezza della disputa della gara, tanto che nei propri referti i Commissari di Campo hanno anche definito “professionale e collaborativo” il comportamento dei dirigenti della società, che si è anche avvalsa per l’occasione dell’opera di n°21 steward.

La reclamante ha concluso domandando la rimodulazione della sanzione secondo criteri di maggior equità e chiedendo, in via istruttoria, di ascoltare il Segretario generale della società.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 febbraio 2022 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In via preliminare, va rigettata la richiesta istruttoria di audizione del Segretario della società reclamante, poiché irrilevante ai fini del decidere, considerato che nel reclamo sono stati ampiamente e dettagliatamente esposti e documentati i motivi fondanti l’impugnazione.

Nel merito, la Corte osserva come, pur apprezzando lo sforzo, anche economico, posto in essere dalla società Giugliano, la violazione contestata riveste una gravità tale da non consentire di accedere ad alcuna richiesta di riduzione della sanzione.

Nei referti dei Commissari di campo, che rientrano a pieno titolo nella documentazione ufficiale di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta ampiamente documentata e descritta la condotta dei sostenitori del Giugliano. In particolare, nella relazione del Sig. Romanucci, che così riferisce: “Accesi circa 30 fumogeni così suddivisi: prima della gara dal settore tribuna coperta 15 fumogeni di cui 14 nel proprio settore e uno nel recinto di gioco. Al 35º del primo tempo numero cinque fumogeni dal settore distinti nel proprio settore. Al 40º del primo tempo numero quattro fumogeni dalla tribuna coperta nel proprio settore. A fine gara sempre dalla tribuna coperta altri sei fumogeni nel proprio settore per festeggiare insieme ai propri calciatori la vittoria della propria squadra”.

Anche il Commissario di campo Crolla ha riferito che “Sono stati accesi una trentina di fumogeni durante tutta la gara di cui solo uno lanciato nel recinto di gioco”

Dagli atti ufficiali della gara emerge, quindi, come la condotta si sia concretizzata nell’impiego di ben 30 fumogeni, accesi durante tutto l’arco di tempo di svolgimento dell’incontro ed in una pluralità di settori dell’impianto sportivo. Uno dei fumogeni, inoltre, è stato lanciato nel recinto di gioco.

Nessun dubbio circa la ricorrenza della recidiva specifica, come confermato dal C.U. n.1 del 17/11/2021 con cui è stata inflitta dal Giudice Sportivo la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla società Giugliano, anche per utilizzo di materiale pirotecnico (alcuni petardi e fumogeni), che in un'occasione veniva lanciato nel recinto di gioco, violazione che nel caso di specie non solo è stata reiterata, ma è stata realizzata anche in misura aggravata, considerata la quantità dei fumogeni utilizzati.  

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                  Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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