F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 194/CSA pubblicata il 9 Marzo 2022 – US Città di Pontedera CF/Genoa Cricket And F.C.SPA)

Decisione n. 194/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 174/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 174/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Città di Pontedera C.F.,per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 29CS del 4.2.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.02.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno e uditi l’Avv. Pierluigi Vossi per la reclamante U.S. Città di Pontedera C.F. e l’Avv. Mattia Grassani per la resistente Genoa Cricket and Football Club S.p.A.; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

Con reclamo del 12.2.2022, a seguito di preannuncio del 5.2.2022, la società U.S. Città di Pontedera C.F. (di seguito, “Pontedera”), ha impugnato la decisione del 4.2.2022 (Com.

Uff. n. 29CS) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile, omologando il risultato, ha dichiarato inammissibile il ricorso di essa società tendente a far infliggere alla consorella Genoa Cricket and Football Club S.p.A. (di seguito, “Genoa”) la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 – 3, della gara Città di Pontedera – Genoa del 16.1.2022 (valevole per il campionato nazionale di serie C e conclusasi con il risultato di 0 – 4 in favore del Genoa), in conseguenza della abusiva partecipazione alla gara medesima delle calciatrici Tortarolo Giulia e Traverso Giada, in quanto prive dei necessari requisiti di ordine sanitario. 

Il Giudice Sportivo aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Pontedera sul presupposto che “è sempre la ASL di riferimento e competenza, a seguito di test per Sars Cov-2 risultato successivamente negativo, che consente il reintegro della persona (e di un atleta) allo svolgimento in sicurezza delle quotidiane attività sociali, lavorative e sportive oppure la partecipazione a competizioni, gare, tornei ed eventi agonistici, gare amichevoli e sedute di allenamento di gruppo, professionistici, dilettantistici, giovanili e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale”, mentre “le attività di screening medico sanitarie compiute dalla società presso cui è tesserato un atleta risultato negativo al test di Sars Cov-2, successivamente al reintegro disposto dalla ASL, attengono esclusivamente al rapporto tra la società in questione e l’atleta medesimo”.

Con l’odierno reclamo, ribadendo quanto già rappresentato dinanzi al Giudice Sportivo, il Pontedera espone che il Genoa, con comunicazione del 29.12.2021, aveva chiesto al Dipartimento Calcio Femminile il rinvio delle gare previste per il 9.1.2022 e per il 16.1.2022, a seguito dell’accertata positività, in data 23 e 24 dicembre 2021, di n. 4 calciatrici del proprio gruppo squadra (tra cui Tortarolo Giulia e Traverso Giada) e della conseguente necessità di sottoporre le medesime a tutti i necessari accertamenti funzionali alla ripresa dell’attività. Esponeva altresì che il rinvio non era stato concesso e che l’incontro si era comunque disputato con la partecipazione delle suddette due calciatrici.

Secondo la reclamante tali calciatrici, dopo essere risultate positive al virus Sars Cov-2, a seguito della successiva, accertata negatività, non avevano rispettato il periodo di quarantena di 30 giorni previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 1269-P del 13.1.2021 e, non avendo conseguito la certificazione “Return to play” di cui alla suddetta Circolare, avevano partecipato alla gara prive dell’attestazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

La reclamante lamenta inoltre l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui il Giudice Sportivo ha ritenuto di non entrare nel merito delle proprie doglianze aventi ad oggetto la violazione della normativa di settore, con riferimento tanto ai vari protocolli emanati dalle autorità sportive ed alle conseguenze disciplinari previste per la loro violazione, quanto alle disposizioni regolamentari del Ministero della Salute: con ciò determinando, peraltro, una grave disparità di trattamento, in quanto alla medesima gara non avevano potuto partecipare n. 4 calciatrici del Pontedera, per le quali non era ancora decorso il periodo di forzata inattività previsto dalla suddetta normativa.

Conclude quindi per l’annullamento della decisione impugnata, insistendo per la comminatoria, a carico della società Genoa, della punizione sportiva della perdita della gara del 16.1.2022 con il punteggio di 0 – 3 e di ogni altra sanzione e/o segnalazione ritenuta applicabile al caso di specie.

Resiste la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. con controdeduzioni del 18.2.2022, rappresentando preliminarmente una diversa ricostruzione in fatto, secondo la quale: i) effettivamente il 29.12.2021 essa società aveva chiesto al Dipartimento Calcio Femminile il rinvio delle gare del 9.1.2022 e del 16.1.2022 sul presupposto della accertata positività delle calciatrici Traverso Giada, Tortarolo Giulia, Fernandez Betancourt Maria Fernanda e Perna Anna; ii) il Dipartimento Calcio Femminile, con provvedimento del 30.12.2021, aveva disposto il rinvio solo della gara del 9.1.2022; iii) a seguito di tampone effettuato il 4.1.2022 al termine del periodo di isolamento, le calciatrici Traverso e Tortarolo erano risultate negative, mentre persisteva la positività di Fernandez Betancourt e di Perna; iv) in conseguenza di quanto innanzi, con nota dell’11.1.2022 il Genoa aveva comunicato al Dipartimento la propria rinunzia alla richiesta di rinvio della gara del 16.1.2022; v) lo stesso 11.1.2022 le calciatrici Traverso e Tortarolo avevano compiuto i necessari accertamenti medici ed alle stesse era stato rilasciato il certificato “Return to play” di idoneità alla pratica sportiva agonistica; vi) il giorno successivo, 12.1.2022, anche il Pontedera aveva inoltrato un’istanza di rinvio della gara del 16.1.2022, a fronte della positività di alcune sue calciatrici: istanza che tuttavia era stata respinta dal Dipartimento Calcio Femminile, nonostante la non opposizione del Genoa, essendo risultato insufficiente il numero delle calciatrici contagiate.

Ciò premesso in punto di fatto, con specifico riferimento al possesso delle necessarie certificazioni in capo alle calciatrici Traverso e Tortarolo e, conseguentemente, alla loro regolare partecipazione alla gara del 16.1.2022, la società resistente ritiene che un’eventuale violazione delle norme statuali in materia di ripresa dell’attività agonistica a seguito di guarigione dal Covid-19 non potrebbe, comunque, rilevare ai fini della sanzione della perdita della gara, in quanto non prevista fra le ipotesi tassative di cui all’art. 10, comma 6, C.G.S., così come non potrebbe rilevare l’eventuale violazione dei protocolli federali in materia, violazione suscettibile tutt’al più di comportare conseguenze sul piano disciplinare.

Conclude pertanto per la reiezione del reclamo avverso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della U.S. Città di Pontedera C.F. è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Questa Corte, preliminarmente, ritiene di non condividere la declaratoria di inammissibilità, pronunciata in prima istanza, della pretesa fatta valere dall’odierna reclamante, posto che, in quella sede, si controverteva della possibile applicazione dell’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. (calciatore che non ha titolo a partecipare ad una gara), in ipotesi di mancanza della necessaria idoneità alla pratica sportiva agonistica e, più in generale, della violazione delle disposizioni di cui all’art. 43 N.O.I.F. in materia di tutela medico-sportiva.

Sta di fatto che il reclamo di prime cure era da considerarsi comunque infondato, infondatezza che anche nella presente sede di gravame deve essere confermata, applicando il noto criterio, di elaborazione giurisprudenziale, della “ragione più liquida”. La ricostruzione degli eventi proposta dalla resistente Genoa Cricket and Football Club S.p.A. è risultata difatti ampiamente confermata dalla documentazione dalla medesima prodotta e, in particolare, dalle certificazioni “Return to play” rilasciate in data 11.1.2022 (cinque giorni prima della gara) alle calciatrici Traverso e Tortarolo.

Il rilascio di tali certificazioni mediche risulta peraltro avvenuto nel pieno rispetto delle previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute 1269-P del 13.1.2021 (pag. 5-6), invocata dalla stessa reclamante, laddove da un lato si “raccomanda”, in relazione agli atleti inseriti nel gruppo A2 (“malattia moderata”), l’esecuzione di alcuni approfondimenti diagnostici da effettuarsi, in linea generale, non prima di 30 giorni dall’accertata guarigione ai fini del conseguimento dell’idoneità o dell’attestazione “Return to play”, dall’altro lato, che “qualora l’atleta dilettante necessiti, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, di ridurre il periodo intercorrente tra l’avvenuta guarigione e la ripresa dell’attività, potrà essere adottato, su giudizio del medico valutatore, il protocollo di esami e i test previsti dalla Federazione Medico Sportiva Italiana per gli atleti professionisti”. Previsione che si è, appunto, avverata nel caso di specie, in cui le calciatrici Tortarolo Giulia e Traverso Giada (partecipanti ad un campionato nazionale) sono state certificate “negative” dalla ASL in data 4.1.2022 e sottoposte a visita il successivo 11.1.2022 da un medico specialista in medicina dello sport, all’esito della quale (“e degli accertamenti presi in visione”) quest’ultimo, sotto la sua esclusiva responsabilità professionale, ha rilasciato l’attestazione di “Return to play”, autorizzando così la ripresa della pratica dello sport agonistico.

In definitiva, anche sul piano strettamente sanitario, le due calciatrici avevano pieno titolo per partecipare alla gara Pontedera – Genoa del 16.1.2022.     

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                         Patrizio Leozappa  

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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