F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 195/CSA pubblicata il 9 Marzo 2022 – Vis Artena

 

Decisione n. 195/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 191/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 191/CSA/2021-2022, proposto dalla società Vis Artena, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 CS del 16.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.02.2022, il dott. Agostino Chiappiniello e sentito l’Arbitro.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società VIS ARTENA ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell’ammenda di euro 500,00 inflitta alla società e dell’inibizione a svolgere ogni attività fino all’1.03.2022 irrogata a carico del presidente della società, sig. Bucci Alfredo.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: 

- ammenda di 500 euro alla società: “Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica reiterata di cui ai CC.UU. n.7, 19, 4/CS, 13/CS”;

- Inibizione a svolgere ogni attività fino all’1.03.2022 inflitta al Presidente della Società Bucci Alfredo: “Per avere, in qualità di presidente della società, reiteratamente omesso di richiedere la presenza di medico ed ambulanza in diverse partite casalinghe valide per il campionato Nazionale Juniores Under 19 o comunque omesso di vigilare che dirigenti della medesima società vi provvedessero. Sanzione così determinata in considerazione della reiterazione e della mancata assistenza sanitaria nel corso delle medesime gare con i conseguenti rischi per l'incolumità dei partecipanti (CC.UU. n.7, 19, 4/CS, 13/CS)”.

La società VIS ARTENA ha proposto reclamo avverso il provvedimento del giudice sportivo, ritenendo che la Società e il suo Presidente hanno posto in essere tutte le attività al fine di ottenere la presenza di un medico e di un’autombulanza in occasione della gara VIS ARTENA – REAL MONTEROTONDO SCALO del 12.02.2022. Allega PEC con la quale viene richiesto l’intervento della C.R.I. di Valmontone. Tramite l’Arma dei Carabinieri, relativamente alla partita richiamata.

Conclusivamente la società reclamante chiede l’annullamento della sanzione.

Il reclamo, nella riunione del 24 febbraio 2022, nella quale è stato sentito a chiarimenti l’arbitro, è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene preliminarmente che il reclamo, proposto con atto unico sottoscritto dal Presidente Alfredo Bucci, laddove rivolto avverso l’ammenda di 500 € inflitta alla società A.S.D. Vis Artena, debba essere dichiarato inammissibile, in quanto il citato Presidente risulta inibito a svolgere qualunque attività sociale fino all’1.3.2022, ivi compresa, dunque, quella di proporre reclamo nell’interesse, a nome ed in rappresentanza della Società dinanzi a questa Corte. Il reclamo può invece ritenersi ammissibile laddove il sig. Bucci impugna personalmente e chiede l’annullamento della sanzione a suo carico dell’inibizione a svolgere ogni attività fino all’1.3.2022.

Nel merito, il reclamo merita di essere accolto, atteso che, come risulta dal referto arbitrale, l’autoambulanza era presente nel perimetro del campo da gioco, per cui l’assistenza medica, nella partita in questione, è stata approntata.

Al riguardo, constatato il contrasto tra il referto arbitrale e il provvedimento del giudice sportivo, è stato sentito l’arbitro a chiarimenti, il quale, tuttavia, non è stato in grado di dare l’auspicato contributo di chiarezza in ordine a tali circostanze fattuali.

Ne consegue che questa Corte deve previlegiare quanto riportato nel referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di “piena prova” quanto ai fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare e che, si ripete, attesta sia la presenza dell’ambulanza, sia il fatto che la società Vis Artena ha rammostrato all’arbitro la richiesta di presenza dell’ambulanza e della forza pubblica.

Ciò considerato, il reclamo deve essere accolto relativamente all’inibizione comminata al sig. Bucci Alfredo.

Trattandosi di reclamo cumulativo avverso due autonome sanzioni, è dovuta una duplice tassa di reclamo. Non vi è luogo, tuttavia, al pagamento della seconda tassa non pagata, dal momento che può essere incamerata definitivamente quella versata e che, a seguito dell’accoglimento di uno dei due reclami, avrebbe dovuto essere restituita.

P.Q.M.

 Dichiara inammissibile il reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla società A.S.D. Vis Artena.

Accoglie il reclamo avverso la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 1.3.2022 inflitta al sig. Bucci Alfredo e, per l’effetto, la annulla.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.     

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                                 Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it