C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 14/01/2020 – Delibera – RECLAMO n.23 della Società A.S.D.CASOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 93 del 19.12.2019 (ammenda € 500,00 e diffida).

RECLAMO n.23 della Società A.S.D.CASOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 93 del 19.12.2019 (ammenda € 500,00 e diffida).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della Società reclamante, assistito dal Dott. Santelli Antonello, dirigente della stessa Società;

RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara ASD Casolese – Catanzaro Futsal, dai quali risulta che al 30’ del II tempo, un sostenitore della società Casolese ha colpito il calciatore n. 2 del Catanzaro Futsal al volto, senza procurargli alcuna conseguenza, e subito dopo lo colpiva con uno sputo, comminava un’ammenda di € 500,00 alla società Casolese e diffida. Avverso tale decisione la società ASD Casolese ha proposto reclamo deducendo la violazione ed erronea applicazione dell’art. 26 del CGS, e comunque la violazione ed erronea applicazione degli artt. 6,7 e 8 CGS. Questo Collegio ritiene che il reclamo sia infondato e vada rigettato per i seguenti motivi. Il comportamento di cui si è reso colpevole il tifoso della società Casolese è da qualificarsi quale condotta violenta, consistente ai sensi dell’art. 35 CGS in “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara”. Circa la richiamata applicabilità delle attenuanti di cui all’art. 7 CGS, si deve rilevare che il Giudice Sportivo ha comminato alla società ASD Casolese il minimo della sanzione prevista dall’art. 26 CGS, valutando, pertanto, tutte le circostanze dedotte dalla reclamante nel ricorso. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.

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