C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 14/01/2020 – Delibera – RECLAMO n.24 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 12.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Fulgor Zungri – Serrese del 4.12.2019,campionato 2°Categoria, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda € 200,00 per prima rinuncia).

RECLAMO n.24 della Società A.S.D. SERRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 12.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Fulgor Zungri – Serrese del 4.12.2019,campionato 2°Categoria, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda € 200,00 per prima rinuncia).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la partita Fulgor Zungri – Serrese non ha avuto luogo per la mancata presentazione della società Serrese nei termini regolamentari, ha disposto di infliggere alla società Serrese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di penalizzare la società Serrese di un punto in classifica, e di comminare alla stessa società un’ammenda di € 200,00 per prima rinuncia. Avverso tale decisione la società ASD Serrese ha proposto reclamo deducendo che la mancata partecipazione alla gara era da imputare a cause di forza maggiore. Preliminarmente questa Corte rileva che la reclamante non ha provato la trasmissione del preannuncio del reclamo, imposto a pena di inammissibilità dall’articolo 76 comma 2 del CGS. Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.

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