C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 28/01/2020 – Delibera – RECLAMO n.27 della Società A.S.D. ROGLIANESE CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 02.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara G.S. Bocchigliero – Roglianese Calcio a 5 del 22.12.2019 con il punteggio di 0-6 – campionato Calcio a 5 Serie D, ammenda € 200,00 per prima rinuncia, penalizzazione di UN punto in classifica).

RECLAMO n.27 della Società A.S.D. ROGLIANESE CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 02.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara G.S. Bocchigliero – Roglianese Calcio a 5 del 22.12.2019 con il punteggio di 0-6 – campionato Calcio a 5 Serie D, ammenda € 200,00 per prima rinuncia, penalizzazione di UN punto in classifica).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; visti il preannuncio e la richiesta di causa di forza maggiore avanzata dalla società A.S.D. Roglianese Calcio a 5; rilevato che la società suddetta faceva pervenire una documentazione con la quale giustificava la mancata presentazione in campo per disputare la gara A.S.D. G.S. Bocchigliero Calcio a 5 - A.S.D. Roglianese Calcio a 5 del 22/12/2019 a causa del maltempo, a seguito del quale il Sindaco del Comune di Rogliano (CS) emanava: 1) l’Avviso alla cittadinanza per allerta meteo con inizio dalle ore 11,30 del 21/12/2019 e per tutta la giornata del 22/12/2019; 2) l’Ordinanza contingibile ed urgente n.30 del 22/12/2019 con la quale disponeva la chiusura al transito veicolare di una strada comunale a causa delle “eccezionali raffiche di vento” che fin dalle prime ore del mattino avevano investito il territorio comunale causando vari danni; considerato che appare provata la sussistenza dell’invocata causa di forza maggiore; P.Q.M. revoca i seguenti provvedimenti a carico della società A.S.D. Roglianese Calcio a 5 adottati dal Giudice Sportivo Territoriale con C.U. n.22 del 02/01/2020 della Delegazione Provinciale di Cosenza: - punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6; - penalizzazione di UN punto in classifica; - ammenda di € 200,00 per prima rinuncia; dispone l’accredito del contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante; dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale LND di Cosenza per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara e a quant’altro necessario.

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