C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 28/01/2020 – Delibera – RECLAMO n. 29 della Società A.S.D. DOMENICO SPORT avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 16.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara BOSCOLANDIA – DOMENICO SPORT del 12.01.2020 con il punteggio di 0-6 – campionato Regionale Under 19 Calcio a 5, ammenda € 2.000,00 per rinuncia, esclusione della Società dal campionato Under 19 Calcio a 5, per seconda rinuncia).

RECLAMO n. 29 della Società A.S.D. DOMENICO SPORT

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 16.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara BOSCOLANDIA – DOMENICO SPORT del 12.01.2020 con il punteggio di 0-6 – campionato Regionale Under 19 Calcio a 5, ammenda € 2.000,00 per rinuncia, esclusione della Società dal campionato Under 19 Calcio a 5, per seconda rinuncia). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; visti il preannuncio e la richiesta di causa di forza maggiore avanzata dalla società A.S.D. Domenico Sport; rilevato che la società suddetta faceva pervenire una documentazione con la quale giustificava la mancata presentazione in campo per disputare la gara A.S.D. Boscolandia - A.S.D. Domenico Sport del 12/01/2020 a causa di una avaria al mezzo di trasporto della squadra, come documentato da una dichiarazione rilasciata in pari data dalla ditta Soccorso Stradale di Nesci Salvatore di Paola (CS) che ha effettuato il soccorso; considerato che appare provata la sussistenza dell’invocata causa di forza maggiore; P.Q.M. revoca i seguenti provvedimenti a carico della società A.S.D. Domenico Sport adottati dal Giudice Sportivo territoriale con C.U. n.108 del 16/01/2020 del Comitato Regionale Calabria: · punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-6; · ammenda di € 2.000,00 per rinuncia; · esclusione dal campionato regionale Under 19 Calcio a 5; dispone l’accredito del contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante; dispone, infine, la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara e a quant’altro necessario.

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