C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 04/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.30 della Società U.S. CERVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 104 del 09.01.2020 (inibizione dirigente ELIA Francesco fino al 08.04.2020, squalifica calciatore MARINO Andrea fino al 08.04.2020, squalifica calciatori GERACE Mario e STRIGNILE Mirko per DUE gare effettive).

RECLAMO n.30 della Società U.S. CERVA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 104 del 09.01.2020 (inibizione dirigente ELIA Francesco fino al 08.04.2020, squalifica calciatore MARINO Andrea fino al 08.04.2020, squalifica calciatori GERACE Mario e STRIGNILE Mirko per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito a chiarimenti l’arbitro nella seduta del 03.02.2020; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara ASD Cerva – Caraffa dai quali risulta che il calciatore Andrea Marino ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, nonché ha tentato di aggredirlo, che il dirigente Elia Francesco ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro ed ha istigato i giocatori contro il direttore di gara, che a fine gara sono stati espulsi per aver tenuto un comportamento irriguardoso i calciatori Mario Gerace e Mirko Strignile, ha disposto di infliggere al calciatore Andrea Marino la squalifica fino al 08.04.2020, al dirigente Elia Francesco l’inibizione fino al 08.04.2020, nonché ha squalificato i calciatori Gerace e Strignile per due gare effettive.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Cerva deducendo che i propri tesserati non avevano commesso alcun atto offensivo e/o minaccioso nei confronti del direttore di gara, concludendo con la richiesta di annullamento delle sanzioni inflitte. Questo Collegio, preliminarmente, rileva che la squalifica inflitta ai calciatori Gerace e Strignile non è impugnabile ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett.a CGS. Passando alla posizione del calciatore Andrea Marino, per come confermato dal direttore di gara, lo stesso si è reso protagonista di un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, ma non assolutamente qualificabile come condotta violenta, stante l’assenza dei requisiti di cui all’art. 35 CGS, per cui la squalifica inflitta dal GS deve essere adeguatamente ridotta. Anche in ordine alla posizione del dirigente Elia Francesco, dalla lettura del referto arbitrale è da escludere la connotazione di condotta violenta, permanendo un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara. P.Q.M. in riforma della decisione impugnata, riduce: - la squalifica inflitta al calciatore Andrea MARINO fino al 10 FEBBRAIO 2020; - l’inibizione inflitta al dirigente Francesco ELIA fino al 10 FEBBRAIO 2020; dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla posizione dei calciatori Mario Gerace e Mirko Strignile; dispone accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante.

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