C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 04/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.31 della Società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 16.01.2020 (ammenda € 200,00, squalifica calciatori FICARA Emmanuele e NOCERA Christian fino al 12.02.2020).

RECLAMO n.31 della Società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 16.01.2020 (ammenda € 200,00, squalifica calciatori FICARA Emmanuele e NOCERA Christian fino al 12.02.2020).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito un dirigente della società reclamante assistito dagli Avv.ti Crocè Claudio e Sergio Zumbo; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara CS Lazzaro 1974 – Pro Pellaro Soccer Lab 1909 dai quali risulta che al termine del primo tempo, nello spazio antistante gli spogliatoi, i calciatori Ficara Emmanuele e Nocera Christian prendevano parte ad una rissa con alcuni giocatori avversari, ha disposto di infliggere ai calciatori indicati la squalifica fino al 12.02.2020, nonché ha comminato l’ammenda di € 200,00 alla società per avere propri sostenitori fatto esplodere alcuni petardi durante la gara, nonché per avere propri giocatori dato vita ad una rissa. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Pro Pellaro Soccer Lab 1909 deducendo la genericità del referto arbitrale e l’errata qualificazione della condotta tenuta dai calciatori, concludendo con la richiesta di riduzione della squalifica inflitta e l’annullamento dell’ammenda comminata. Questo Collegio ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e vada accolto nei termini che seguono. L’art. 35 CGS definisce la condotta violenta come “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara”. Ebbene, nel caso di specie è innegabile che i calciatori Ficara e Nocera abbiano tenuto una condotta violenta, che, pertanto, va punita con l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 38 CGS, che è inferiore a quanto applicato dal G.S. In ordine all’ammenda non vi sono ragioni di disattendere il referto arbitrale, che si appalesa preciso nella descrizione dei fatti imputabili alla tifoseria della società reclamante. P.Q.M. in riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta ai calciatori FICARA Emmanuele e NOCERA Christian fino al 7 FEBBRAIO 2020; conferma nel resto il provvedimento impugnato; dispone accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante.

 

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