C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 04/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.33 della Società S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 16.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara La Sportiva Cariatese – Amica Rossano del 12.01.2020, campionato 2°Categoria, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda € 100,00, squalifica calciatore RUSSO Alberto per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore FORTINO Cataldo fino al 16.01.2025 con preclusione alla permanenza di qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

 

RECLAMO n.33 della Società S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 16.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara La Sportiva Cariatese – Amica Rossano del 12.01.2020, campionato 2°Categoria, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda € 100,00, squalifica calciatore RUSSO Alberto per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore FORTINO Cataldo fino al 16.01.2025 con preclusione alla permanenza di qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la partita La Sportiva Cariatese – Amica Rossano al 20’ del secondo tempo veniva sospesa a causa della condotta violenta perpetrata a danno del direttore di gara da parte del calciatore Fortino Cataldo, ha disposto di infliggere alla società La Sportiva Cariatese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di penalizzare la società La Sportiva Cariatese di tre punti in classifica, di comminare alla stessa società un’ammenda di € 100,00, di squalificare il calciatore Fortino Cataldo fino al 16.01.2025 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, di squalificare il calciatore Russo Roberto per 4 gare effettive. Tale decisione veniva pubblicata sul C.U. n. 18 del 16.01.2020. Avverso tale decisione la società SSD La Sportiva Cariatese ha proposto reclamo deducendo che il direttore di gara non era stato aggredito da nessuno, e che, anzi, fosse stato lui a colpire il calciatore Fortino. Concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte e la ripetizione della partita.

Preliminarmente questa Corte rileva che la reclamante non ha provato la trasmissione del preannuncio del reclamo, imposto a pena di inammissibilità dall’articolo 76 comma 2 del CGS, che il reclamo è stato depositato in data 22.01.2020, e quindi oltre il termine di cinque giorni previsto dall’art. 76 comma 3 del CGS, e non ha provato la trasmissione della copia del reclamo alla controparte. Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva; conferma le misure amministrative come previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva.

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