C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 11/02/2020 – Delibera – RECLAMO n. 26 della Società A.S.D. GIOVE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 97 del 27.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara GIOVE – BOSCOLANDIA del 22.12.2019 con il punteggio di 0-6 – campionato Regionale Under 19 Calcio a 5, ammenda € 200,00, squalifica allenatore SACCO Vincenzo fino al 22.11.2020).

RECLAMO n. 26 della Società A.S.D. GIOVE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 97 del 27.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara GIOVE - BOSCOLANDIA del 22.12.2019 con il punteggio di 0-6 – campionato Regionale Under 19 Calcio a 5, ammenda € 200,00, squalifica allenatore SACCO Vincenzo fino al 22.11.2020).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante rappresentata dall’avv. Luigi Caravita; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Il direttore di gara ha decretato la sospensione della gara a causa delle intemperanze dell’allenatore dell’ASD Giove Sacco Vincenzo, il quale, allontanato dal campo dopo essersi reso autore di entrata abusiva in campo e di un atto di violenza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, alla ripresa della gara dopo il riposo, tentava di entrare in campo, spostando una transenna di divisione, e veniva trattenuto dai tifosi. La delineata situazione di fatto non riveste gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione della gara. E’ pacifico , infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie in cui non si rinvengono atti di violenza né tentata né consumata ai danni del direttore di gara o di altri soggetti, ma solo condotte sicuramente censurabili ma non di gravità tale da impedire la prosecuzione della gara. deve, inoltre, essere ridotta la squalifica a carico dello stesso Sacco, il quale si è resto responsabile di entrata abusiva in campo e di un’aggressione senza conseguenze ai danni di un calciatore della squadra avversaria, oltre che delle successive intemperanze che inducevano, sia pure erroneamente, l’arbitro a sospendere la gara. Deve, invece, essere confermata, ma ridotta, l’ammenda a carico della ASD Giove, stante la sostanziale mancata collaborazione dei dirigenti della Società che non intervenivano per contenere la condotta del Sacco né per chiamare la forza pubblica; PQM revoca la punizione sportiva della perdita della gara GIOVE - BOSCOLANDIA del 22.12.2019 con il punteggio di 0 - 6 – campionato Regionale Under 19 Calcio a 5; riduce l’ammenda inflitta alla Società ASD GIOVE ad € 100,00; riduce la squalifica a carico dell’allenatore SACCO Vincenzo fino al 30 GIUGNO 2020; dispone l’accredito del contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante; dispone, infine, la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara e quant’altro di competenza.

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