C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 11/02/2020 – Delibera – RECLAMO n. 28 della Società A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 CZ del 23.01.2020 (inibizione dirigenti IEMMELLO Francesco e TRUGLIA Antonio fino al 08.03.2020, squalifica calciatori ALOISI Pasquale e AQUILOTTI Gianluca per CINQUE gare effettive).
RECLAMO n. 28 della Società A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 CZ del 23.01.2020 (inibizione dirigenti IEMMELLO Francesco e TRUGLIA Antonio fino al 08.03.2020, squalifica calciatori ALOISI Pasquale e AQUILOTTI Gianluca per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che le argomentazioni addotte non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico dei tesserati e che possono essere rimodulate; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce: - l’inibizione al dirigente IEMMELLO Francesco fino al 23/2/2020; - l’inibizione al dirigente TRUGLIA Antonio fino al 23/2/2020; - la squalifica al calciatore ALOISI Pasquale a TRE gare effettive; - la squalifica al calciatore AQUILOTTI Gianluca a TRE gare effettive; dispone, infine, l’accredito del contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante.
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