C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 18/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.31 del signor PESCE Enzo (Società S.S. Real Jonadi Giovani) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 30.01.2020 (inibizione fino al 29.3.2020).

RECLAMO n.31 del signor PESCE Enzo (Società S.S. Real Jonadi Giovani)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 30.01.2020 (inibizione fino al 29.3.2020).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il reclamante contesta la delibera del primo giudice che - per la parte che qui si impugna – lo ha inibito, fino al 29/03/2020, quale firmatario, in qualità di Dirigente Accompagnatore della società Real Jonadi Giovani, di distinta di gara recante il nominativo di calciatore non regolarmente tesserato e quindi in posizione irregolare. Il Pesce non contesta la responsabilità ma la durata della sanzione, a suo dire non conforme ai precedenti di questa Corte. Il reclamo è fondato in quanto per giurisprudenza consolidata la sanzione irrogata per l’infrazione contestata è di trenta giorni. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione al dirigente PESCE Enzo a tutto il 29 FEBBRAIO 2020; dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia.

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