C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 01/10/2019 – Delibera – RECLAMO n. 1 della Società F.C.D. REAL SANT’AGATA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 05.09.2019 (squalifica Allenatore VACCARO Lucio fino al 3.12.2019).
RECLAMO n. 1 della Società F.C.D. REAL SANT’AGATA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 05.09.2019 (squalifica Allenatore VACCARO Lucio fino al 3.12.2019).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che a norma dell’art. 76, comma 2, del CGS, secondo le disposizioni introdotte con il nuovo Codice di Giustizia FIGC entrato in vigore l'11/6/2019, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale e trasmessa ad opera del reclamante entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, quindi depositato, a mezzo PEC e trasmesso ad opera del reclamante entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; che la reclamante ha inteso impugnare la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. del 5/9/2019, ed ha trasmesso alla segreteria della Corte Sportiva preavviso di ricorso a mezzo pec in data 10/9/2019; che in data 20/9/2019 ha trasmesso il reclamo unitamente alla copia del versamento della tassa; che, pertanto, la reclamante non ha rispettato i termini previsti dall'art.76 C.G.S.. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi il contributo.
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