C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 22/10/2019 – Delibera – RECLAMO n. 5 della Società A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5

RECLAMO n. 5 della Società A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 43 del 3.10.2019 (squalifica calciatore SAVOIA Antonio per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che il reclamo è inammissibile poiché non rispettati i termini e le procedure previste dall’art.76 del vigente C.G.S. ; infatti è stato spedito e pervenuto per fax il 9.10.2019 oltre i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; inoltre non risulta preannunciato nè versato il prescritto contributo. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitare sul conto della Società A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

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