C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 30/10/2019 – Delibera – RECLAMO n. 6 della Società A.S.D.STELLA DEL MARE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 SGS del 17.10.2019 (squalifica calciatore CAVALLARO Nicolas per DUE gare effettive, squalifica allenatore PIRITO Luigi fino al 16.01.2020).
RECLAMO n. 6 della Società A.S.D.STELLA DEL MARE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 SGS del 17.10.2019 (squalifica calciatore CAVALLARO Nicolas per DUE gare effettive, squalifica allenatore PIRITO Luigi fino al 16.01.2020).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, che il reclamo della società A.S.D. STELLA DEL MARE va dichiarato inammissibile poiché non è stato preannunciato, in violazione a quanto stabilito dall’art.76, comma 2, del C.G.S.. Inoltre, relativamente alla squalifica per due gare effettive irrogata al calciatore Cavallaro Nicolas, il reclamo è anche inammissibile perché non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell’art.137, comma 3/a, del C.G.S.. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo per i motivi di cui in parte motiva, disponendo incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva versato dalla reclamante.
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