C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 05/11/2019 – Delibera – RECLAMO n.4 della Società A.S.D. BIANCOVERDI RAFFAELE SpA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 24.10.2019 ( squalifica calciatore PAPALEO Salvatore per SEI gare effettive, squalifica calciatore NOTARO Valentino per TRE gare effettive).
RECLAMO n.4 della Società A.S.D. BIANCOVERDI RAFFAELE SpA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 24.10.2019 ( squalifica calciatore PAPALEO Salvatore per SEI gare effettive, squalifica calciatore NOTARO Valentino per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della società reclamante; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara ASD Biancoverdi Raffaele Spa - Platania del 19/10/2019, risulta che al 49° minuto del primo tempo il calciatore Valentino Notaro colpiva con un pugno sulla schiena un calciatore avversario, nonché che al 30° minuto del secondo tempo il calciatore Papaleo Salvatore, protestava con il direttore di gara pronunciando frasi offensive e dopo la notifica del provvedimento di espulsione, continuava a profferire frasi offensive e cercava di raggiungere l’arbitro, non riuscendoci per l’intervento dei propri compagni di squadra, e, abbandonando il campo, lanciava un pallone verso l’arbitro senza colpirlo. Il Giudice Sportivo Territoriale. ha inflitto al sig. Notaro la squalifica per tre gare effettive ed al sig. Papaleo la squalifica per sei gare effettive.
La società ASD Biancoverdi Raffaele Spa ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte deducendo che il sig. Notaro non ha colpito l’avversario con un pugno, bensì lo avrebbe solamente spinto nel rialzarsi, dopo un fallo subito. In ordine alla posizione del calciatore Papaleo, la società reclamante deduce che lo stesso non ha compiuto alcuna aggressione, né consumata né tentata, nei confronti del direttore di gara, confermando la circostanza del lancio del pallone, specificando che però lo stesso era diretto non verso il direttore di gara bensì nella pista di atletica. La società reclamante chiede pertanto, previa audizione di un proprio tesserato, la riduzione della squalifica dei calciatori. Preliminarmente questa Corte rigetta la richiesta istruttoria avanzata dalla società reclamante, in quanto la prova testimoniale richiesta è irrilevante ai fini del decidere. Passando al merito della decisione, ritiene questa Corte che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Notaro è congrua rispetto al comportamento tenuto dal tesserato, anche alla luce di quanto stabilito dall’art. 38 del C.G.S. In ordine alla sanzione da infliggere al calciatore Papaleo, in parziale riforma della decisione del G.S., letto l’art. 36 C.G.S. questa Corte ritiene che la condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara deve essere sanzionata con la squalifica per 4 gare effettive. P.Q.M. in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore Salvatore PAPALEO a QUATRO (4) giornate effettive di gara; conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante.
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