C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 12/11/2019 – Delibera – RECLAMO n.8 della Società A.S.D. PALIZZI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 31.10.2019 (squalifica calciatore PALERMITI Giuseppe fino al 30.11.2020, quale capitano, per l’atto di violenza a danno dell’arbitro non individuato).

RECLAMO n.8 della Società A.S.D. PALIZZI CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 31.10.2019 (squalifica calciatore PALERMITI Giuseppe fino al 30.11.2020, quale capitano, per l’atto di violenza a danno dell’arbitro non individuato).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che la società ha indicato nel sig. Spanò Francesco, n.5 in distinta, quale responsabile del gesto di violenza nei confronti del direttore di gara; considerato che, pertanto, a norma dell'art.5,comma 2 del C.G.S., va revocata la squalifica inflitta dal giudice di primo grado al sig. Palermiti Giuseppe, capitano della squadra, per la mancata individuazione del responsabile del gesto; P.Q.M. revoca la squalifica al calciatore capitano PALERMITI Giuseppe e rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria per la irrogazione della sanzione all'effettivo responsabile. Dispone accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it