C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 26/11/2019 – Delibera – RECLAMO n.11 della Società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2019 (ammenda € 150,00, squalifica calciatore ORLANDO Emanuele per SEI gare effettive, squalifica calciatore PETRONIO Antonino per CINQUE gare effettive).
RECLAMO n.11 della Società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2019 (ammenda € 150,00, squalifica calciatore ORLANDO Emanuele per SEI gare effettive, squalifica calciatore PETRONIO Antonino per CINQUE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il difensore e il presidente della Società reclamante; RILEVA dal rapporto arbitrale, emerge che al termine della gara San Gaetano Catanoso – Pol. Bovese Onlus, il calciatore Petronio Antonino si sarebbe avvicinato al direttore di gara con aria minacciosa e irriguardosa, rivolgendogli frasi minacciose ed offensive, ed all’arrivo negli spogliatoi, avrebbe tentato di aggredire il direttore di gara, trattenuto, però, dai compagni di squadra. Sempre nei pressi degli spogliatoi, il sig. Orlando Emanuele colpiva ai piedi il direttore di gara, facendogli lo sgambetto, ridendo in segno denigratorio. il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale, ha inflitto al sig. Petronio Antonino la squalifica per cinque gare effettive, al sig. Orlando Emanuele la squalifica per sei gare effettive ed alla società una ammenda di € 150,00 per comportamento offensivo e minaccioso da parte dei sostenitori della Polisportiva Bovese. Avverso tale decisione la società Pol. Bovese Onlus ha proposto reclamo deducendo che la ricostruzione del direttore di gara sarebbe frutto di nervosismo, presenterebbe delle incongruenze in ordine alla tempistica dei fatti addebitati ai due calciatori, ed ha chiesto, pertanto, l’annullamento delle sanzioni inflitte, o, in subordine, una riduzione delle stesse. Preliminarmente questa Corte rigetta la richiesta istruttoria avanzata dalla società reclamante, in quanto la prova testimoniale richiesta è irrilevante ai fini del decidere. Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato. Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al calciatore Petronio possa essere considerato pacifico, stante anche l’assenza di una specifica contestazione da parte della società reclamante, per cui il ricorso deve essere rigettato sul punto. In ordine al comportamento addebitato al calciatore Orlando Emanuele, invece, questa Corte ritiene che lo stesso possa essere riqualificato come gravemente irriguardoso, e sanzionato per come previsto dall’art. 36 CGS, con la squalifica per quattro giornate effettive. L’ammenda irrogata alla società per i comportamenti imputabili ai propri tifosi appare congrua. P.Q.M. in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore ORLANDO Emanuele a QUATTRO (4) giornate effettive di gara; conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della società reclamante.
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