C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 04/12/2019 – Delibera – RECLAMO n.15 della Società A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 83 del 02.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Campora – Marca Football Club del 28.11.2019 con il punteggio di 0-3 – campionato Regionale Under 19 – ammenda € 2.000,00 – esclusione della Società dal campionato Under 19 – per seconda rinuncia).

RECLAMO n.15 della Società A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 83 del 02.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Campora – Marca Football Club del 28.11.2019 con il punteggio di 0-3 – campionato Regionale Under 19 – ammenda € 2.000,00 – esclusione della Società dal campionato Under 19 – per seconda rinuncia).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; visto il preannuncio e la richiesta di causa di forza maggiore della Società A.S.D. Marca Football Club; rilevato che la suddetta società faceva pervenire una documentazione con la quale giustificava la mancata presentazione in campo, causata da un’avaria al mezzo di trasporto della squadra come documentato da una dichiarazione rilasciata il 3.12.2019 dalla ditta Catalano auto di Cosenza che ha effettuato il soccorso; considerato che appare provata la sussistenza dell’invocata causa di forza maggiore; P.Q.M. revoca: - la punizione sportiva della perdita della gara Campora – Marca Football Club del 28.11.2019 con il punteggio di 0-3 – campionato Regionale Under 19; - l’ammenda € 2.000,00; - l’ esclusione della Società A.S.D.Marca Football Club dal campionato Under 19; dispone l’accredito del contributo versato per l’accesso alla giustizia sul conto della Società reclamante; dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara e a quant’altro necessario.

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