C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 11/12/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 16 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 31.10.2019 (punizione sportiva perdita della gara SS S. Pietro Apostolo – ASD Serrese del 20.10.2019 con il punteggio di 0 – 3, campionato 2^Categoria, per posizione irregolare del calciatore Tassone Michele, squalifica calciatore ZAFFINO Michele fino all’8.11.2019 in quanto firmatario della distinta di gara in qualità di capitano, squalifica calciatore TASSONE Michele per una gara effettiva, ammenda € 80,00).

 

RECLAMO nr. 16 della Società A.S.D. SERRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 31.10.2019 (punizione sportiva perdita della gara SS S. Pietro Apostolo – ASD Serrese del 20.10.2019 con il punteggio di 0 – 3, campionato 2^Categoria, per posizione irregolare del calciatore Tassone Michele, squalifica calciatore ZAFFINO Michele fino all’8.11.2019 in quanto firmatario della distinta di gara in qualità di capitano, squalifica calciatore TASSONE Michele per una gara effettiva, ammenda € 80,00).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la società San Pietro Apostolo presentava reclamo con cui sosteneva che nella gara SAN PIETRO APOSTOLO -SERRESE del 20/10/2019 la società SERRESE aveva fatto prendere parte il calciatore TASSONE MICHELE Nº 17 nato il 3/4/2000, matricola 2417348, espulso e successivamente sanzionato con la squalifica per una gara effettiva. Argomentava il giudice sportivo che la Serrese aveva indicato nella distinta il nº 8 TASSONE MICHELE nato il 27/7/2000 riportando tuttavia la matricola 2417348 e la tessera LND 79492 invece di quella esatta, 2276279. Tale matricola si riferisce in effetti a TASSONE MICHELE, tesserato della società SERRESE nato il 3/4/2000 non riportato in distinta. Dal momento che l'identificazione dei calciatori elencati in distinta, avviene attraverso i documenti ufficiali di riconoscimento che autenticano la fotografia del calciatore ritratto e che nella partita in argomento il documento d'identificazione del calciatore che ha preso parte alla gara, sotto il nominativo del TASSONE MICHELE nº 8 della società SERRESE, è la matricola 2417348 con la tessera LND 794926 che è riconducibile al TASSONE MICHELE nato il 3/4/2000 e non certamente a quello indicato in distinta come nato il 27/07/2000, il giudice ha dedotto che la società SERRESE ha fatto prendere parte alla gara il calciatore TASSONE MICHELE nato il 3/4/2000 con matricola nº 2417348 e tessera LND 794926, che non poteva prendervi parte poiché squalificato come da C.U. 75 del 2/5/2019, per cui deliberava per come in epigrafe.

La società ASD Serrese propone reclamo ribadendo che alla gara in esame ha partecipato in posizione regolare il calciatore Tassone Michele nato il 27.7.2000 e che l’erronea trascrizione della matricola è un mero errore materiale tra l’altro riconducibile ad una associazione elettronica da parte del portale della L.N.D.. Inoltre l’identificazione da parte dell’arbitro sarebbe avvenuta con il tesserino e la foto del calciatore che ha realmente preso parte alla gara. Ha aggiunto che tale errore si è verificato ancora nell’ultima gara giocata ed in quel caso solo la solerzia dell’arbitro che si è accorto dell’errore chiedendo ai dirigenti di correggerlo ha scongiurato un nuovo caso. Questa Corte, in via preliminare constata che il preannuncio reclamo è stato inviato e pervenuto il 4.11.2019, oltre cioè i due giorni dal C.U. del 31.10.2019 recante la decisione da impugnarsi, statuiti a pena di inammissibilità dagli articoli 76 comma 2 e 52 comma 2 del nuovo C.G.S., che, inoltre, la reclamante non ha provato la trasmissione del preannuncio del reclamo alla controparte, imposto a pena di inammissibilità dal citato articolo 76 comma 2. Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda. Il reclamo è, pertanto, inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.

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