C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 11/12/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 17 della Società U.S. GEPPINO NETTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 28.11.2019 (squalifica calciatore AITA Giovanni per CINQUE gare effettive, inibizione dirigente NETTI Francesco fino al 30.06.2020).

RECLAMO nr. 17 della Società U.S. GEPPINO NETTI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 28.11.2019 (squalifica calciatore AITA Giovanni per CINQUE gare effettive, inibizione dirigente NETTI Francesco fino al 30.06.2020).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara U.S. Geppino Netti - A.S.D. Cerzeto K91 del 23/11/2019 risulta che: - al 33° del 1^ tempo, il massaggiatore della società U.S. Geppino Netti, Netti Francesco, dopo essere stato ammonito per proteste, proferiva all’arbitro frasi offensive e minacciose; mentre quest’ultimo si accingeva a notificargli il consequenziale provvedimento di espulsione, il Netti lo colpiva con un calcio alla gamba dx, che non gli provocava conseguenze lesive, reiterando, inoltre, gli insulti e le minacce, prima che altri tesserati della stessa società provvedessero a farlo uscire dal terreno di gioco; - al 35° del II tempo, il calciatore Aita Giovanni (U.S. Geppino Netti), dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, proferiva nei confronti del direttore di gara espressioni offensive e minacciose; il calciatore, a fine gara, reiterava il suddetto comportamento nel confronti dell’arbitro all’interno degli spogliatoi. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.80 del 28/11/2019 del Comitato Regionale Calabria): - inibizione a svolgere ogni attività fino al 30/06/2020 al dirigente Netti Francesco; - squalifica per cinque gare effettive al calciatore Aita Giovanni. La società reclamante nega gli addebiti contestati ai due tesserati, sostenendo, in sintesi, che il calciatore Aita ed il dirigente Netti avrebbero protestato nei confronti dell’arbitro, senza porre in essere, tuttavia, i comportamenti ascrittigli nel referto. La stessa, in conclusione, chiede che entrambe le sanzioni vengano ridotte. Va rilevato che il rapporto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata (art.61, comma 1, C.G.S.), riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, non presenta profili di attaccabilità, in quanto gli accadimenti narrati non possono essere posti in dubbio, rendendo non meritevole di pregio quanto sostenuto dalla reclamante. In merito alla sanzioni irrogate, questo Collegio ritiene che le stesse debbano essere in questa sede confermate. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva versato dalla reclamante.

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