C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 11/12/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 19 della Società A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 14.11.19 (omologazione risultato della gara XENIUM – POLISPORTIVA FUTURA 3-3 del 04/11/2019, campionato Under 19 Calcio a 5).

RECLAMO nr. 19 della Società A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 14.11.19 (omologazione risultato della gara XENIUM – POLISPORTIVA FUTURA 3-3 del 04/11/2019, campionato Under 19 Calcio a 5).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA l’attuale reclamante in primo grado chiedeva di irrogarsi alla società A.S.D. Xenium la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe in quanto la società avversaria avrebbe schierato il calciatore n. 6 Cotroneo Giorgio nato il 26/02/2004 non autorizzato dalle specifiche disposizioni relative al campionato Regionale Under 19 di Calcio a 5 (C.U. n. 2 del 2 luglio 2019) in quanto non rispettava la condizione prevista dall'art. 34 comma 3 delle NOIF. La società A.S.D. Xenium inviava le proprie controdeduzioni nelle quali precisava che l'utilizzo in distinta del Cotroneo era regolare essendosi la società attenuta al regolamento pubblicato il 21.10.2019 sul C.U. n. 54 in ordine alle disposizioni "Limiti di partecipazione". Quanto assunto dalla reclamante a detta del giudice non trova riscontro nelle norme relative ai limiti di partecipazione del Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque, riportate rispettivamente nel C.U. n. 1 del 1 luglio 2019, nel C.U. n. 54 del 21 ottobre 2019 nonché nell'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., dai quali si evince che per la partecipazione dei calciatori quindicenni alle attività giovanili (Under 19 nella fattispecie) non è necessaria alcuna specifica autorizzazione del Comitato che è invece prevista per le attività agonistiche dilettantistiche; lo stesso, accertato che alla data dell'incontro il calciatore della società A.S.D. Xenium, COTRONEO Giorgio (nato il 26/02/2004), aveva anagraficamente compiuto il 15º anno di età e, conseguentemente, aveva titolo a prendere parte all'incontro in oggetto, riteneva di dover rigettare il ricorso presentato dalla società A.S.D. Polisportiva Futura e omologava il risultato della gara. La società ha impugnato tale delibera sostenendo che al caso di specie non può applicarsi la normativa dettata per le competizioni giovanili per cui la disciplina di riferimento rimane il C.U. n° 2 del 2 luglio 2019 mai abrogato. La tesi della reclamante non merita pregio e la decisione del giudice di prime cure va considerata assolutamente legittima. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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